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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30314/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

L'avvocato aveva proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 avverso il provvedimento di liquidazione del compenso per la difesa prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d'appello aveva riformato la liquidazione e riconosciuto al difensore l'importo di euro 3.500,75, ma aveva compensato le spese dell'opposizione, motivando tale scelta con la mancata costituzione del Ministero, rimasto contumace, e quindi con la ritenuta assenza di opposizione alla domanda. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il difensore ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la contumacia dell'amministrazione non costituiva presupposto idoneo a giustificare la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate e devono presentare gravità ed eccezionalità pari o superiore alle ipotesi nominate. Ha escluso che la mancata costituzione del Ministero e il fatto che la controversia riguardasse solo la liquidazione delle spese integrassero tali presupposti, poiché la contumacia è condotta neutra e non equivale ad adesione o non opposizione alla domanda. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    norma che disciplina l'opposizione al provvedimento di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato; nel caso viene in rilievo come base del giudizio di opposizione

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e, per le altre gravi ed eccezionali ragioni, queste devono essere specificamente indicate in motivazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio

  • L. 69/2009

    richiamata in relazione al precedente testo dell'art. 92 c.p.c. e alla nozione di gravi ed eccezionali ragioni

  • D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014

    richiamato per il testo dell'art. 92 c.p.c. scrutinato dalla Corte costituzionale

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha chiarito che le ulteriori ipotesi di compensazione devono essere riconducibili alla clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni e analoghe, per gravità ed eccezionalità, alle ipotesi tipizzate

Massime di principio

  • La contumacia della parte vittoriosa o intimata è una condotta processuale neutra e, di regola, non può essere valorizzata come adesione implicita alla domanda né come ragione sufficiente per compensare le spese.
  • La compensazione delle spese processuali, nel vigente art. 92 c.p.c., richiede la ricorrenza di presupposti rigorosi: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza oppure altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
  • Le "altre gravi ed eccezionali ragioni" devono essere specifiche e devono avere gravità ed eccezionalità pari o superiore alle ipotesi nominate dalla norma; non sono sufficienti motivazioni generiche o elementi ordinari del processo.
  • Il fatto che nel grado di giudizio si controverta solo sulle spese processuali non costituisce, da solo, una ragione eccezionale per la compensazione, permanendo l'esigenza di una corretta regolazione del carico delle spese secondo soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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