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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38697/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (tribunale e confermata in appello) contestando: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti come truffa (art. 640 c.p.) anziché semplice inadempimento contrattuale; deduceva che dopo il 2017 operava come agente e non incassava somme direttamente, per cui la ricostruzione che lo vedeva acquistare e rivendere partite di birra senza pagare era travisamento probatorio; 2) inosservanza o errata applicazione dell'art. 388 c.p., sostenendo che la falsa dichiarazione non riguardava l'esistenza di beni pignorabili ma l'interruzione dell'attività sociale; 3) violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. per omessa concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: non è emerso un travisamento macroscopico delle prove né l'utilizzo, da parte del giudice d'appello, di materiale probatorio estraneo alla decisione di primo grado; la condanna si fonda sulle dichiarazioni precise della persona offesa (Cosentino) e sull'esistenza di assegni post-datati, protestati, che attestavano il danno. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la consegna di un assegno post-datato accompagnata da rassicurazioni sulla provvista può integrare il reato di truffa. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati: la falsità denunciata impediva effettivamente il pignoramento e la negazione delle attenuanti è motivata dalla mancanza di elementi positivi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; obbligo di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Birrificio 24 BARONI, liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che la condotta (consegna di assegni post-datati accompagnata da rassicurazioni sulla disponibilità della provvista e mancato pagamento, con protesto) possa integrare la fattispecie di truffa, non un mero inadempimento contrattuale, perché sussistono elementi di inganno posti in essere per ottenere il bene senza corrispettivo.

  • art. 388 cod. pen.

    Contestata dal ricorrente, la norma è stata interpretata dalla Corte come applicabile alla fattispecie nella parte in cui la dichiarazione falsa ha impedito il pignoramento dei beni del debitore, integrando un elemento rilevante ai fini della responsabilità penale.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e) e comma terzo)

    Richiamata in relazione ai motivi di cassazione: la Corte ha valutato la fondatezza delle censure (lett. b ed e) e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi del comma terzo perché manifestamente infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato a titolo formale per il riassunto dei motivi nel ricorso per cassazione (indicazione dei motivi e loro sintesi).

Massime di principio

  • La qualificazione dei fatti come truffa anziché inadempimento contrattuale richiede elementi di inganno e comportamento idoneo a determinare l'altrui errore: assegni post-datati consegnati con rassicurazioni sulla provvista e poi protestati possono configurare la truffa.
  • Il ricorso per cassazione per travisamento della prova è ammissibile solo in presenza di 'doppia conforme' o di travisamento macroscopico evidente: decisioni concordi di primo e secondo grado formano un corpo argomentativo unico che la Cassazione non rivede su valutazioni di merito ordinarie.
  • Per contestare l'applicazione di norme penali (es. art. 388 c.p.) occorre dimostrare che la fattispecie concreta non rientra nei presupposti della norma; argomentazioni basate su ricostruzioni alternative dei fatti, senza prova robusta, sono inefficienti in sede di legittimità.
  • L'omessa concessione delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se emerge un evidente errore nella motivazione o omissione di elementi di fatto positivi: la mera richiesta non basta se il giudice ha motivato la decisione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, la parte soccombente può essere condannata a spese processuali e a somme alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio economico prima di proporre ricorso infondato.
  • In casi di contestazione tra vicende commerciali e penali, la prova della realizzazione del danno (es. protesto di assegno) è centrale per sostenere l'elemento soggettivo e l'evento dannoso richiesti per reati come la truffa.

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