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Sentenza

Sentenza n. 1124/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento dell’ordine di trasferimento del ricorrente n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, successivi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202201233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di trasferimento d’autorità disposto dopo il rientro dalla sospensione disciplinare, nonché il successivo trasferimento a domanda presso altra sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordine di trasferimento, deducendo con un unico motivo il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’eccesso di potere. Ha sostenuto che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le problematiche familiari rappresentate nella memoria procedimentale — gestione dei figli minori, assenza di una rete familiare di supporto, condizioni lavorative e sanitarie della moglie — né avrebbe esplicitato le esigenze organizzative poste a fondamento del trasferimento. Il ricorrente ha inoltre contestato la qualificazione del trasferimento come misura organizzativa, ritenendo che l’Amministrazione lo avesse costretto a presentare una domanda di trasferimento verso sedi non pienamente confacenti alle proprie esigenze, al fine di evitare il trasferimento d’autorità. Da ciò avrebbe desunto una finalità essenzialmente sanzionatoria e non una reale esigenza di razionalizzazione delle risorse umane.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il trasferimento d’autorità come ordine militare ai sensi dell’art. 1349 d.lgs. n. 66/2010, rispetto al quale l’interesse del militare alla permanenza in una determinata sede ha, di regola, rilevanza di mero fatto. Ne consegue che il provvedimento non richiede una motivazione particolare né specifiche garanzie di partecipazione preventiva, salvo che emergano ragioni discriminatorie, vessatorie, macroscopicamente incongrue o illogiche. Nel caso concreto, il provvedimento richiamava il rientro dalla sospensione disciplinare e la direttiva per l’impiego del personale militare P001, il cui punto 5.1.4 disciplina il trasferimento conseguente al rientro dalla forza potenziale del militare dopo la cessazione degli effetti della sospensione disciplinare. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a contestualizzare la decisione. Il trasferimento è stato ritenuto diretto a fronteggiare esigenze organizzative, comprese l’incompatibilità ambientale e le carenze organiche della sede di destinazione, e non avente natura sanzionatoria o punitiva. L’Amministrazione, inoltre, aveva esaminato le problematiche personali rappresentate dal militare e aveva prospettato sedi alternative meno disagiate, consentendo la trasformazione del trasferimento in trasferimento a domanda. Il successivo mancato perfezionamento del trasferimento presso la sede scelta dal ricorrente, verificatosi dopo l’ordinanza cautelare, non incide sulla legittimità originaria dell’atto impugnato. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 1349 d.lgs. 66/2010

    i trasferimenti d’autorità appartengono alla categoria degli ordini militari

    Il trasferimento d’autorità è un ordine militare e, salvo specifiche anomalie, non richiede una particolare motivazione né particolari garanzie di partecipazione preventiva.

  • punto 5.1.4 della direttiva per l’impiego del personale militare P001

    trasferimento a seguito di rientro dalla forza potenziale del militare discendente dalla cessazione degli effetti giuridici della sospensione disciplinare

    La direttiva costituisce il riferimento organizzativo per il trasferimento del militare conseguente al rientro dalla sospensione disciplinare e consente di contestualizzare l’ordine impugnato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Il trasferimento d’autorità di un militare costituisce un ordine militare riconducibile all’art. 1349 d.lgs. 66/2010; l’interesse del militare alla permanenza in una determinata sede ha normalmente natura di mero fatto e il provvedimento non necessita di una motivazione particolare né di specifiche garanzie di partecipazione preventiva.
  • L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nell’impiego del personale militare incontra il limite dell’assenza di finalità discriminatorie o vessatorie e di macroscopiche incongruenze o illogicità; in mancanza di tali anomalie, prevalgono le esigenze organizzative delle Forze Armate.
  • Il trasferimento d’autorità disposto per esigenze organizzative o per fronteggiare una situazione di incompatibilità ambientale non assume natura sanzionatoria, anche se sia occasionato dalla precedente sospensione disciplinare del militare, quando non sia diretto a punire una condotta rimproverabile.
  • Il richiamo nel provvedimento alla specifica vicenda organizzativa e alla disciplina interna applicabile può fornire una contestualizzazione sufficiente dell’ordine di trasferimento, senza che sia necessaria un’ampia esplicitazione delle esigenze sottostanti.
  • La valutazione delle esigenze personali e familiari del militare può essere effettuata dall’Amministrazione nei limiti della compatibilità con le esigenze organizzative; la proposta di sedi alternative meno disagiate costituisce indice di tale ponderazione, ma non attribuisce al militare un diritto alla scelta della sede.
  • Eventuali condotte omissive dell’Amministrazione successive all’adozione dell’atto impugnato non incidono, di regola, sulla legittimità originaria del provvedimento di trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

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