Cassazione Civile, Ordinanza n. 29339/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta conforme all'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Poiché le altre parti non hanno aderito alla rinuncia, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia riguardava un immobile in Milano per il quale l'originario attore aveva chiesto l'accertamento dell'usucapione. Dopo il decesso dell'attore, il processo fu riassunto dalla moglie, che insistette per l'accoglimento della domanda in suo favore. Il Tribunale dichiarò inammissibili le domande della riassumente, accertò la comproprietà dei convenuti, ritenne illegittima l'occupazione dell'immobile da parte della moglie e la condannò al rilascio e al pagamento di un'indennità di occupazione. In appello la domanda venne ritenuta ammissibile, ma fu rigettata nel merito perché il rapporto con il bene era stato qualificato come detenzione e non possesso, in difetto di interversione. In cassazione la ricorrente articolò cinque motivi: violazione degli artt. 1144 e 1158 c.c. per l'esclusione del possesso; omesso esame di fatti decisivi relativi al dissidio tra le parti; violazione dell'art. 948 c.c. per la ritenuta sussistenza di una probatio diabolica; omesso esame per mancata ammissione della prova testimoniale; vizio motivazionale circa il valore di atti giudiziari considerati come riconoscimento implicito della proprietà altrui. Prima della decisione, la ricorrente dichiarò di rinunciare al ricorso per intervenuta transazione.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla detenzione, invocata per sostenere che il rapporto con il bene dovesse essere qualificato come possesso e non come mera detenzione
richiamato come norma sull'usucapione, invocata per l'accertamento dell'acquisto del bene per possesso ultradecennale
richiamato dal ricorrente in relazione alla rivendicazione e alla prova del diritto di proprietà
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme a tale disposizione, con conseguente estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se conforme ai requisiti di legge, determina l'estinzione del processo anche se le controparti non vi aderiscano; in tal caso resta ferma la condanna della parte rinunciante alle spese, salvo diversa regolazione derivante da adesione delle altre parti.
- La qualificazione del rapporto con il bene in termini di possesso o di detenzione è decisiva ai fini dell'usucapione: l'usucapione richiede un possesso utile, non una mera disponibilità materiale del bene.
- Ai fini dell'usucapione, la parte che invochi il possesso deve allegare e provare elementi idonei a dimostrare l'esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà e, se del caso, l'interversione del possesso quando il rapporto iniziale era qualificabile come detenzione.
- Le censure in cassazione che investono l'apprezzamento dei fatti e delle prove sono scrutinabili solo nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.; in particolare, il vizio motivazionale non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29244/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29245/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29246/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29247/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29248/2024 del 13/11/2024
- ordinanza_civile · 13 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 29250/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →