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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05433/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

Una società di persone aveva agito contro la banca per ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte in relazione a un conto corrente, ottenendo in primo grado una condanna della banca al pagamento di euro 189.271,81 oltre accessori. La Corte d'appello aveva rigettato l'appello della banca, ritenendo correttamente respinta l'eccezione di prescrizione sia perché tardiva sia perché la banca non aveva tempestivamente contestato né provato la natura solutoria delle rimesse e l'inesistenza dell'affidamento dedotto dalla società. In cassazione la banca ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza e violazione di norme societarie perché la società appellata si era cancellata dal registro delle imprese prima della costituzione in appello, sicché il difensore non avrebbe potuto costituirsi per essa e ciò avrebbe determinato una rinuncia alla pretesa; 2) nullità della sentenza e violazione delle norme processuali sull'interruzione del processo, per non avere la corte dichiarato l'interruzione nonostante l'estinzione della società prima della costituzione in giudizio; 3) violazione degli artt. 2697 e 2946 c.c. e dell'art. 117 t.u.b., assumendo che la prova delle rimesse solutorie gravasse sulla controparte e che il fido non potesse essere provato per facta concludentia, mentre la deduzione dell'apertura di credito sarebbe stata generica e comunque contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché la mancata interruzione del processo a seguito dell'estinzione della società è una nullità che può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, non dalla banca avversaria; inoltre l'eventuale effetto estintivo della pretesa non discende automaticamente dalla cancellazione della società, mancando una specifica deduzione di remissione del debito con relativa comunicazione e mancata opposizione del debitore. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era sorretta da una doppia autonoma ratio decidendi sull'eccezione di prescrizione, ma la banca aveva censurato solo una delle due, trascurando la tardività dell'eccezione; perciò difettava l'interesse all'impugnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2193 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione; la Corte non ne trae un principio autonomo

  • art. 2312 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 2224 c.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società dal registro non estingue automaticamente il credito azionato, salvo remissione del debito nei modi richiesti dall'ordinamento

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 298 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 299 c.p.c.

    la mancata interruzione del processo per evento interruttivo tutela solo la parte colpita dall'evento e non è deducibile dalla controparte

  • art. 303 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 304 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 310 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 338 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo; la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie una delle rationes decidendi della sentenza impugnata

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, in tema di prescrizione ordinaria

  • art. 117 t.u.b.

    richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non affronta nel merito il tema della forma dell'affidamento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento alla non contestazione; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile

  • art. 366 c.p.c.

    la censura sulla rinuncia al credito è inammissibile perché non adeguatamente dedotta e specificata nel ricorso

Massime di principio

  • La mancata interruzione del processo per estinzione o altro evento interruttivo della parte può essere fatta valere solo dalla parte colpita dall'evento, non dalla controparte, che non è legittimata a dedurre quella nullità.
  • L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non comporta di per sé la rinuncia o l'estinzione del credito azionato in giudizio; per configurare una remissione del debito occorre una manifestazione di volontà del creditore, anche concludente, comunicata al debitore e non rifiutata entro congruo termine.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione, perché la ratio non impugnata resta definitiva e sufficiente a reggere il risultato.
  • In tema di prescrizione e ripetizione di indebito su conto corrente, la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è inefficace se non si confronta con tutte le basi argomentative della decisione di merito, incluse le ragioni di tardività dell'eccezione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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