Cassazione Penale, Ordinanza n. 18300/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva ottenuto dal GUP del Tribunale di Trento l'applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione, sostenendo l'illogicità della motivazione della sentenza in più punti. La Corte rileva però che la censura non attiene ai soli motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento, cioè quelli relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha quindi applicato la disciplina dell'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa. La decisione è stata adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiama il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel quale è stata resa la sentenza impugnata
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento alle sole censure tipizzate dalla norma
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
fattispecie di reato oggetto dell'applicazione della pena, indicata come detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in caso di assenza di colpa, qui non ravvisata
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi espressamente previsti dalla legge, e non per generiche censure di illogicità o vizio di motivazione.
- La motivazione della sentenza di patteggiamento ha un contenuto necessariamente più limitato rispetto alla sentenza dibattimentale, perché si innesta su un accordo negoziale dell'imputato che esonera l'accusa dall'onere di prova dei fatti contestati.
- Se il ricorso avverso il patteggiamento deduce motivi estranei al catalogo legale, la Corte deve dichiararlo inammissibile e applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa.
- La censura di motivazione è inammissibile quando non si traduce in una delle specifiche doglianze consentite contro il patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto o legalità della pena/misura di sicurezza.
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