Cassazione Penale, Ordinanza n. 33463/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorsi separati avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso l'aggravante della commissione del fatto su cose destinate a pubblica utilità, confermando nel resto la condanna per furto aggravato. Il primo ricorrente ha denunciato il vizio di motivazione, anche per asserito travisamento della prova, contestando la ricostruzione della propria responsabilità e prospettando una diversa lettura del compendio probatorio. Il secondo ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 624 e 625 c.p. e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, poiché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, e comunque non fondato su un'effettiva distorsione del dato probatorio trasposto nella motivazione. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo del secondo ricorrente, osservando che la Corte d'appello aveva congruamente escluso la particolare tenuità valorizzando il valore dell'oggetto materiale del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente ha escluso che fosse stato dedotto un travisamento della prova rilevante in sede di legittimità, rilevando che le censure miravano a una non consentita ricostruzione alternativa dei fatti. Per il secondo ricorrente ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all'art. 131-bis c.p., poiché la valutazione della particolare tenuità era stata motivata in modo congruo mediante il riferimento al valore del bene sottratto. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità delle impugnazioni.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione incriminatrice del furto, nell'ambito della censura relativa alla responsabilità e alla qualificazione del fatto.
Richiamato quale disposizione concernente le aggravanti del furto; la sentenza di merito aveva escluso l'aggravante relativa a cose destinate a pubblica utilità, confermando nel resto la condanna per furto aggravato.
La particolare tenuità del fatto è valutata secondo i criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; non è necessario esaminare ogni singolo criterio, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti.
Il valore dell'oggetto materiale del reato può essere valorizzato per escludere la particolare tenuità dell'offesa.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il travisamento della prova è configurabile solo quando il dato probatorio rilevante e decisivo sia stato trasposto nella motivazione in modo oggettivamente distorto e incontrovertibile; non consente invece una rilettura o reinterpretazione del significato della prova né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una ricostruzione alternativa.
- La denuncia di travisamento della prova non può essere fondata su una selezione parcellizzata di singoli elementi del compendio probatorio, se non evidenzia una precisa e decisiva distorsione del dato rappresentato nella motivazione.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p., la valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve essere effettuata in riferimento ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; la motivazione non deve necessariamente esaminare tutti i criteri, essendo sufficiente indicare quelli concretamente ritenuti rilevanti.
- Il valore dell'oggetto materiale del reato costituisce un elemento idoneo, in sé, a essere valorizzato nella motivazione per escludere la particolare tenuità del fatto, quando la valutazione risulti congrua e conforme ai criteri legali.
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