Cassazione Penale, Sentenza n. 47382/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo proposto attiene a profili commisurativi della pena discendenti dal bilanciamento delle circostanze e dalla misura della diminuzione, materie escluse dall'ambito di impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha contestato che, nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (che recepisce l'accordo sulla pena), il giudice non abbia ritenuto le circostanze attenuanti generiche riconosciute prevalenti (e non solo equivalenti) rispetto alla recidiva contestata, incidendo così sul trattamento sanzionatorio concordato.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla sentenza di omologazione dell'accordo sulla pena (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata emessa in forza dell'accordo tra le parti.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
"è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione" (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Pg c. Bonfiglio, Rv. 276509 - 01).
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione è precluso quando si pretende una diversa valutazione commisurativa della pena (bilanciamento delle circostanze, misura delle diminuzioni), salvo che non si deduca un'illegalità della pena stessa.
Richiamato come insieme di parametri per la determinazione della pena (criteri di individualizzazione, valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti). La Corte segnala che i profili di violazione di tali parametri, se riferiti al mero bilanciamento, non configurano motivo ammissibile in cassazione quando la pena deriva da accordo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza che omologa un accordo sulla pena è inammissibile se si censurano solo questioni di adeguatezza o commisurazione della pena (bilanciamento delle circostanze, misura delle diminuzioni).
- Per impugnare con successo una sentenza di patteggiamento in Cassazione bisogna dedurre profili di illegittimità della pena intesa come sanzione non prevista o eccedente i limiti di legge, o vizi di diritto rilevanti (es. violazione normativa manifesta), non il semplice dissenso sulla quantificazione.
- La qualificazione e la valutazione delle circostanze (attenuanti/agggravanti) rientrano nella sfera del giudizio di merito e del bilanciamento che il legislatore esclude dalla cognizione della Corte di cassazione in questa fattispecie.
- Chi contesta il trattamento sanzionatorio concordato dovrebbe, prima di proporre ricorso in cassazione, focalizzarsi su profili di illegittimità formale o sostanziale della decisione di omologazione (es. irregolarità procedurali, nullità, sconfessione dell'accordo), che possono rendere ammissibile il gravame.
- La condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) sono conseguenze frequenti per ricorsi ritenuti manifestamente inammissibili o infondati; valutare il rischio processuale prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47186/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47189/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47190/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47193/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47194/2023 del 24/11/2023
- Sentenza penale · 24 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47197/2023 del 24/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →