Cassazione Penale, Ordinanza n. 03316/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi lasciata ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la condanna per lesioni personali e minaccia. I motivi dedotti censuravano, da un lato, la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità; dall'altro, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi generici per indeterminatezza, perché non specificavano gli elementi di fatto e di diritto idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, e ha ritenuto il motivo sulla pena non deducibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da adeguata motivazione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata per il reato di lesioni personali contestato al capo a).
Norma richiamata come aggravante delle lesioni personali contestate al capo a).
Norma incriminatrice richiamata per il reato di minaccia contestato al capo b).
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle censure; la loro mancanza determina genericità e inammissibilità.
Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere ai fini della dosimetria della pena.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, non indica in modo specifico quali elementi di fatto o di diritto la renderebbero erronea.
- La censura sulla quantificazione della pena è, di regola, non proponibile in sede di legittimità se mira soltanto a una diversa valutazione del merito, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiama, in modo congruo, gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la commisurazione, senza necessità di un analitico esame di ogni singolo dato.
- In cassazione, la critica alla responsabilità penale deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera contestazione assertiva della motivazione non consente al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →