Cassazione Penale, Ordinanza n. 17410/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a provvedere sull'istanza di trattazione orale, formulata dalla difesa, perché ammissibile solo nei casi di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, già condannata in primo grado e con sentenza confermativa della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti di varia tipologia. La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo, da un lato, che la condotta dovesse essere ricondotta a una mera connivenza non punibile e, dall'altro, che non fossero state riconosciute le attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo reiterativo e manifestamente infondato perché la motivazione di merito aveva spiegato la concorrente responsabilità dell'imputata, valorizzando sia la spontanea consegna di più tipologie di sostanza agli operanti, sia il contenuto dei messaggi rinvenuti sul cellulare, indicativi di un coinvolgimento diretto nell'attività illecita. Il secondo motivo è stato giudicato generico, perché limitato all'allegazione di un apporto "minimale" senza concreti riscontri, a fronte di elementi documentali che invece comprovavano un coinvolgimento diretto.
Norme richiamate
Richiamato per affermare la ricorrenza delle condizioni per la definizione del procedimento in camera di consiglio e, conseguentemente, per escludere la necessità di provvedere sull'istanza di trattazione orale.
Richiamato per precisare che l'istanza di trattazione orale è ammissibile solo quando il procedimento sia definito ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La prospettazione difensiva che si limiti a riproporre censure già esaminate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata, è reiterativa e può essere dichiarata manifestamente infondata o inammissibile.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato richiede l'assenza di un contributo causalmente apprezzabile alla condotta illecita; quando la motivazione di merito valorizza elementi oggettivi di diretto coinvolgimento, la tesi della mera connivenza non è accoglibile.
- Per contestare utilmente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è sufficiente richiamare in termini apodittici un apporto "minimale" al fatto, essendo necessario indicare specifici elementi di segno favorevole non adeguatamente considerati dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, la deduzione di vizi di motivazione deve misurarsi con gli elementi probatori richiamati dalla sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su plurimi riscontri, anche documentali, la censura generica non supera il vaglio di ammissibilità.
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