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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8116/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Locatelli è stato contestato per falsità ideologica (rilascio di attestati di frequenza falsi e apposizione di firme di presenza per corsi CQC, favorendo l'accesso all'abilitazione) e per istigazione alla corruzione (in concorso con Gavazzoni Annibale: promessa di un "regalo" alla guardia giurata affinché evitasse o tollerasse il controllo metal detector su un candidato). In conseguenza è stato disposto il sequestro preventivo di risorse patrimoniali ritenute sproporzionate fino a euro 1.134.705,00, comprensive di tre fabbricati. La difesa ha dedotto tra l'altro l'insussistenza dell'intento di indurre in errore i pubblici ufficiali (posto che il rilascio definitivo della CQC dipende dall'esame sotto controllo della Motorizzazione), la non qualificabilità della guardia giurata come incaricato di pubblico servizio, l'indeterminatezza dell'utilità promessa ("regalo") e la sproporzione e mancata motivazione della confisca allargata.

La decisione

La Corte ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso: ha confermato il fumus dei reati di falsità ideologica ritenendo che gli attestati di frequenza falsi costituiscano un antecedente strumentale rilevante al rilascio della CQC e dunque possano integrare l'induzione in errore del funzionario della Motorizzazione; ha ritenuto che la guardia giurata potesse essere qualificata come incaricato di pubblico servizio alla luce delle funzioni esercitate; ha ritenuto comunque sufficiente, in sede di riesame cautelare, il riferimento alla promessa di un "regalo" come utilità non necessariamente quantificata, valutabile nel contesto fattuale. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis c.p.: ha ritenuto carente la motivazione sul punto e l'omesso confronto con gli argomenti e la documentazione difensiva riguardante l'intero patrimonio sequestrato, annullando quella parte dell'ordinanza e rinviando il giudizio sul tema al Tribunale di Brescia per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen. (falsità ideologica)

    La Corte ha ritenuto che le attestazioni di frequenza rilasciate dalla scuola privata siano parte integrante della concatenazione causale che porta al rilascio della CQC; falsificandole si induce in errore il funzionario che, basandosi anche su tali presupposti, può poi rilasciare l'abilitazione, configurando il fumus di falsità ideologica.

  • art. 480 cod. pen. (falsità ideologica continuata/analoga)

    Integrata insieme all'art. 479 nella medesima valutazione: il documento strumentale alla procedura amministrativa assume valore probatorio collegato agli atti successivi.

  • art. 322 cod. pen. (reato-spia citato ai fini della confisca allargata)

    Il Tribunale aveva indicato il reato di cui all'art. 322 come "reato-spia" a fondamento della confisca allargata; la Cassazione ha osservato che tale richiamo non è stato però sviluppato con adeguata motivazione rispetto ai beni immobili sequestrati.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Utilizzato per inquadrare il concorso con Gavazzoni nella contestata istigazione alla corruzione; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della chiamata in correità nel giudizio di fumus.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme che consentono il sequestro preventivo sulle risorse economiche sproporzionate: la Corte ha confermato la possibilità di sequestro diretto del denaro qualora emerga come prezzo o profitto del reato.

  • art. 240 comma 2 e art. 240-bis cod. pen.

    Art. 240 (confisca diretta) ritenuto correttamente applicato con riferimento al denaro ritenuto prezzo/profitto dei reati. Art. 240-bis (confisca allargata) è stato invece annullato in relazione ai beni immobili poiché mancava una motivazione specifica e il confronto con le deduzioni difensive sull'origine dei beni.

  • Direttiva 2003/59/CE

    La Corte ha richiamato la direttiva per motivare che la qualifica CQC e i relativi requisiti formativi sono elementi essenziali del procedimento amministrativo volto a garantire la professionalità e la sicurezza; ne consegue che i documenti formativi precedenti hanno rilevanza ai fini dell'integrità dell'atto amministrativo finale.

  • Legge n. 475/1925

    Richiamata nel conteggio del prezzo dei reati utilizzati per determinare il valore confiscabile, come fatto nel provvedimento impugnato e ritenuto congruamente esplorato dalla Corte per la confisca diretta.

  • art. 358 cod. pen. (nozione di incaricato di pubblico servizio)

    La Corte ha ribadito che la qualifica va valutata sulla base delle funzioni concretamente esercitate e dell'interesse pubblico perseguito, non della titolarità contrattuale formale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen., art. 192 comma 3 cod. proc. pen., art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamati in tema di limiti procedurali e di valutazione probatoria nel giudizio di riesame cautelare: la Corte ha sottolineato che la verifica del fumus in sede cautelare non richiede lo stesso grado di prova del dibattimento e che talune garanzie (es. art. 192, comma 3) operano in contesti specifici.

Massime di principio

  • La falsità di atti o attestazioni prodotte da privati può integrare il reato di falsità ideologica se tali documenti sono presupposti strumentali necessari e idonei a determinare l'adozione di un atto amministrativo rilevante (es. rilascio di una abilitazione), perché conta la concatenazione causale e la rilevanza normativa del documento nel procedimento.
  • La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" si valuta sulle funzioni effettivamente esercitate e sul nesso con l'interesse pubblico, non sulla qualifica contrattuale formale; anche personale privato che eserciti controlli strumentali in un esame pubblico può rientrare in tale categoria.
  • In sede di riesame cautelare il giudice valuta il fumus del reato con criteri più sommari rispetto al dibattimento, potendo considerare anche indizi e dichiarazioni di coindagati, ma non può omettere di motivare adeguatamente decisioni invasive come la confisca allargata; per queste ultime è richiesto un concreto e specifico esame delle allegazioni difensive e del nesso tra patrimoni e reato.
  • L'indeterminatezza dell'oggetto dell'utilità (es. "regalo") non esclude automaticamente la configurabilità dell'istigazione/mercimonio corruttivo: va valutata la sua idoneità nel contesto fattuale e la proporzionalità rispetto all'interesse perseguito.
  • La confisca diretta del denaro come prezzo o profitto del reato può essere disposta anche quando il denaro è fungibile; la confisca allargata richiede invece motivazione puntuale e collegamento tra le ricchezze patrimoniali e l'attività delittuosa, non potendo basarsi su generici richiami.

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