Cassazione Penale, Sentenza n. 18153/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che, dopo che il G.i.p. aveva riconosciuto la continuazione e rideterminato la pena con il cumulo giuridico (complessivamente un anno e dieci mesi), il giudice non aveva valutato se il beneficio della sospensione condizionale della pena, già concesso in una delle sentenze coinvolte, potesse estendersi alla pena cumulata. Si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa pronuncia sull'estensione o sulla revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ricordato che, una volta applicata la continuazione e il cumulo giuridico in sede esecutiva, la sospensione condizionale precedentemente concessa non viene automaticamente meno: il giudice dell'esecuzione deve valutare espressamente se estendere il beneficio alla pena complessiva ovvero revocarlo se mancano i presupposti o le giustificazioni. Poiché il G.i.p. non aveva eseguito tale valutazione, la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla sospensione condizionale della pena e ha rimesso la questione al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte la utilizza per confermare che, accertata l'unicità del disegno criminoso, si applica il cumulo giuridico delle pene per la rideterminazione esecutiva della pena.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato in rapporto alla rideterminazione della pena mediante cumulo giuridico; la Corte osserva che la pena così determinata deve essere valutata anche ai fini della compatibilità con il beneficio della sospensione condizionale e che il giudice deve esprimersi sull'estensione o sulla revoca del beneficio.
Massime di principio
- Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione e si applica il cumulo giuridico, la sospensione condizionale già concessa per una delle sentenze non decade automaticamente: il giudice deve valutare espressamente se il beneficio può estendersi alla pena complessiva.
- L'omessa pronuncia del giudice sul mantenimento o sulla revoca della sospensione condizionale costituisce motivo di annullamento della decisione limitatamente a quel profilo e impone il rinvio per nuovo esame.
- Il giudice dell'esecuzione deve verificare sia i presupposti di legge per la sospensione condizionale sia le ragioni giustificative che avevano determinato la concessione originaria, per decidere l'estensione o la revoca rispetto alla pena cumulata.
- In caso di annullamento della valutazione relativa alla sospensione condizionale, la rinnovata decisione deve essere adottata da diverso giudice (obbligo di rimesse a diversa persona fisica).
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