Cassazione Penale, Ordinanza n. 26524/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma nei gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente, deducendo con tre motivi: (1) violazione di legge e erronea valutazione della prova quanto alla destinazione della sostanza allo spaccio; (2) eccessività della pena; (3) ulteriori censure sull'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo mirava in sostanza a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la sentenza impugnata aveva dato una motivazione logica e articolata sulla finalità di spaccio, valorizzando il confezionamento e occultamento della droga e il rinvenimento di strumenti tipici del frazionamento e confezionamento. Gli altri due motivi sono stati ritenuti generici e non autosufficienti, perché non individuavano specifici passaggi viziati della sentenza né ragioni di diritto o dati fattuali idonei a sorreggere le doglianze.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente in quantità e modalità considerate compatibili con la finalità di spaccio.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa più favorevole al ricorrente.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello non è sufficiente.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare una tesi alternativa senza indicare precise carenze argomentative, illogicità o errori di diritto della decisione impugnata.
- Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, il giudice può valorizzare non solo la quantità della sostanza ma anche le modalità di occultamento e la presenza di strumenti per taglio e confezionamento.
Come è indicizzato
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