Cassazione Civile, Ordinanza n. 23867/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio successorio: il Tribunale aveva annullato per incapacità della testatrice alcuni testamenti favorevoli alla ricorrente e aveva dichiarato inammissibile l’azione di riduzione; la Corte d’Appello di Milano aveva poi dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dalla stessa ricorrente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi, ma nel testo è sviluppato solo il primo: ha sostenuto che la sospensione dei termini processuali emergenziale prevista per la cd. zona rossa COVID dovesse applicarsi retroattivamente all’intera Lombardia a seguito dei successivi provvedimenti governativi, così da rendere tempestivo l’appello notificato il 10.6.2020. La Corte ha respinto la tesi, rilevando che la sospensione di cui all’art. 10 del d.l. n. 9/2020 si applicava originariamente solo ai soggetti residenti o operanti nei comuni indicati nel DPCM 1 marzo 2020 e che l’estensione alla Lombardia disposta successivamente non aveva effetto retroattivo in assenza di una previsione espressa. Conseguentemente, poiché il termine breve di appello era scaduto, l’impugnazione era tardiva e inammissibile; i restanti motivi, diretti al merito, sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, ritenendo non applicabile retroattivamente la disciplina emergenziale invocata dalla ricorrente. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c. e di una somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 10, comma 4, D.L. 2 marzo 2020, n. 9
"Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020... il decorso dei termini... è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020"
La sospensione dei termini si applicava soltanto ai soggetti residenti, domiciliati o operanti nei comuni indicati nella prima zona rossa, non automaticamente a tutti i residenti in Lombardia.
art. 10, comma 18, D.L. 2 marzo 2020, n. 9
"le disposizioni del presente articolo si applicano ... dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento"
L’aggiornamento dell’elenco dei comuni interessati ha efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione e non opera retroattivamente, salvo espressa previsione.
art. 11 Preleggi
È richiamato come conferma del principio di irretroattività della legge, in difetto di una norma che disponga diversamente.
Il ricorso è stato trattato nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione è stata resa in conformità alla proposta.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della ricorrente di decisione sul ricorso.
La Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e della somma in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo dovuta la sanzione accessoria.
Cass. S.U. n. 27195/2023
È richiamata a sostegno della doverosità del pagamento della somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- La sospensione emergenziale dei termini processuali prevista per specifiche aree territoriali non può essere estesa analogicamente o retroattivamente a soggetti non espressamente inclusi, in mancanza di una previsione normativa chiara.
- Quando il legislatore collega l’efficacia di una disciplina sopravvenuta all’aggiornamento di un elenco territoriale, la nuova disciplina opera solo dal momento indicato dalla norma e non retroagisce ai periodi anteriori.
- In presenza di un’impugnazione proposta oltre il termine breve e non assistita da una sospensione dei termini effettivamente applicabile al caso concreto, l’appello va dichiarato inammissibile per tardività.
- Se il ricorso per cassazione è definito come manifestamente infondato nel rito accelerato, la soccombenza può comportare oltre alle spese anche le ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e dal contributo unificato supplementare.
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