Cassazione Penale, Sentenza n. 5875/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato di truffa: avrebbe posto in vendita un computer sulla piattaforma "Subito.it", ricevuto il pagamento di euro 290 e non avrebbe adempiuto all'obbligo di consegna. In cassazione il difensore ha dedotto: (i) che la condotta non sarebbe reato ma mero inadempimento civilistico; (ii) che doveva essere riconosciuta l'attenuante della lieve entità del danno ai sensi dell'art. 62 n.4 c.p.; (iii) che la recidiva reiterata era stata applicata erroneamente, dovendosi invece valutare solo la recidiva semplice. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi che contestavano la sussistenza del reato e l'esclusione dell'attenuante: la Corte territoriale aveva evidenziato che il ricorrente aveva aggiunto alla proposta di vendita rassicurazioni di spedizione dopo il pagamento (elemento di "raggiro") e si era reso irreperibile, segno della volontà fraudolenta; inoltre il danno di euro 290 non è stato considerato di lieve entità nella valutazione di merito. Il motivo sulla recidiva reiterata è stato invece ritenuto inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione, violando le regole sulla devoluzione degli argomenti. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sulla truffa è stata interpretata nel senso che la proposta di vendita online unita alla rassicurazione di spedire dopo il pagamento costituisce il "raggiro" necessario per integrare il reato.
L'attenuante della lieve entità del danno è stata esclusa: la Corte territoriale ha valutato che l'ingiusto profitto di euro 290 e il corrispondente danno non risultano tipicamente di lieve entità, valutazione non sindacabile in cassazione se non irrazionale.
Richiamata nella censura sulla recidiva reiterata: la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile in Cassazione perché non tempestivamente dedotta in sede d'appello.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto conformemente al citato decreto; la norma è stata richiamata per la forma di celebrazione del procedimento.
art. 606 comma 3 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
Queste norme sono state richiamate per affermare il principio per cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in appello, salvo eccezioni; perciò il motivo sulla recidiva sollevato per la prima volta in Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La messa in vendita online di un bene, accompagnata da rassicurazioni finalizzate ad ottenere il pagamento (es. promessa di spedizione dopo il pagamento) può integrare il "raggiro" richiesto per la truffa, non essendo automaticamente un mero inadempimento civile.
- Comportamenti successivi al pagamento, come la irreperibilità del venditore o l'interruzione delle comunicazioni, costituiscono elemento probatorio importante per inferire la volontà fraudolenta.
- La valutazione sulla "lieve entità" del danno è rimessa al giudice di merito e segue massime di esperienza: importi relativamente bassi (es. euro 290) possono comunque non essere ritenuti di lieve entità a seconda del contesto.
- In sede di Cassazione non possono essere prospettate nuove questioni non sollevate in appello (salvo eccezioni): per evitare l'inammissibilità, le questioni rilevanti devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare attentamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
- Difesa pratica: conservare e produrre tutte le comunicazioni con l'acquirente, le prove di spedizione o dei tentativi di consegna, eventuali rimborsi offerti; documentare la volontà di adempiere può prevenire l'integrazione dell'elemento soggettivo della truffa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5647/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5648/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5651/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →