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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32273/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 28/03/2022 che aveva assolto l'imputata dal reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.) perché il bene, pur essendo stato trasferito nel possesso di Marotta e da questi visitato una volta (luglio 2016) con sostituzione della serratura e sgombero degli arredi, sarebbe stato ritenuto non attualmente destinato a domicilio. Il ricorrente censurava la valutazione circa l'attualità dell'uso domestico (primo motivo) e, in subordine, chiedeva che il fatto fosse ricondotto al reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.) onde consentire il riconoscimento del danno subito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'art. 614 c.p., confermando che la tutela del domicilio richiede attualità dell'uso domestico ma non la continuità della presenza; tuttavia ha ritenuto corretta la ricostruzione che il fatto, così come accertato, integra il reato di invasione di edifici (art. 633 c.p.), poiché la condotta della resistente (sostituzione della serratura, promessa di vendita a terzi e comportamento idoneo a depauperare il godimento del titolare) dimostra il dolo specifico di occupazione o di trarne profitto. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello per il riconoscimento dei danni.

Norme richiamate

  • art. 614 cod. pen.

    La violazione di domicilio richiede l'esistenza reale e attuale del domicilio inteso come luogo adibito ad uso domestico; l'attualità dell'uso non implica necessità di continuità della presenza del titolare, pertanto assenze prolungate non comportano automaticamente l'abbandono del domicilio salvo indici contrari.

  • art. 633 cod. pen.

    Il reato di invasione di edifici si concretizza nell'arbitraria invasione che arrechi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello ius excludendi; il dolo specifico (finalità di occupare o trarne profitto) può essere desunto da elementi concreti quali la sostituzione della serratura, la promessa di vendita a terzi e condotte idonee a instaurare un possesso non meramente occasionale.

  • art. 111, comma 3 Cost.

    Garantisce il diritto dell'imputato a conoscere la natura e i motivi dell'accusa; tuttavia non impedisce che il giudice dia al fatto una diversa qualificazione giuridica quando sia stato assicurato il contraddittorio sulle questioni giuridiche rilevanti.

  • art. 6, comma 3, lett. a) CEDU

    Parte del diritto a un processo equo che richiede l'informazione sull'accusa; impone equilibrio tra informazione all'imputato e il potere del giudice di qualificare diversamente i fatti, sempreché sia garantito il contraddittorio.

  • art. 521, comma 1 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice la facoltà di dare diversa qualificazione giuridica al fatto accertato; tale potere è esercitabile anche in Cassazione se le parti hanno avuto adeguata possibilità di confronto sulla quaestio iuris.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra 'violazione di domicilio' (art. 614 c.p.) e 'invasione di edifici' (art. 633 c.p.): la prima tutela l'uso domestico attuale del luogo, la seconda tutela il possesso/disponibilità economico-sociale dell'edificio indipendentemente dalla continuità della presenza.
  • L'assenza prolungata del titolare non equivale automaticamente ad abbandono del domicilio; occorrono indici concreti che evidenzino la volontà di non tornare o di rinunciare al domicilio.
  • Atti materiali quali sostituire la serratura, impedire l'accesso al titolare, promettere la vendita a terzi o favorire l'occupazione da parte di terzi possono integrare il reato di invasione di edifici quando determinano un apprezzabile depauperamento del godimento del bene e siano sorretti da finalità di occupazione o di profitto.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice è ammissibile se le parti hanno avuto la possibilità di discutere la quaestio iuris; pertanto chi impugna o si difende deve sollevare e documentare tempestivamente questioni sia di fatto sia di diritto.
  • Se si subisce o si contesta un'occupazione, oltre all'ambito penale (valutare se sussiste 614 o 633), è opportuno valutare parallelamente l'azione civile per il risarcimento del danno e il ripristino del possesso; la qualificazione penale può infatti incidere sui titoli risarcitori.
  • Per la difesa dell'acquirente/possessore: raccogliere prove dell'esercizio dell'uso domestico o degli atti idonei a stabilire il possesso (documenti di consegna, testimoni, fotografie, spese sostenute, collocamento di effetti domestici). Per chi è accusato: dimostrare assenza di intento di occupazione/profitto o la sussistenza di autorizzazione/consenso.

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