Cassazione Civile, Ordinanza n. 01673/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento notificato il 8 agosto 2012. L'atto impositivo aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires e Irap per l'anno d'imposta 2009, un maggior reddito ritenuto derivante da un vantaggio fiscale indebito: la deduzione fittizia di maggiori ammortamenti in occasione del conferimento dell'azienda Genova Acque s.p.a. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Prima dell'esame dei motivi, entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, riferendo che dopo un accordo definitorio del 29 novembre 2018 l'Amministrazione aveva emesso un provvedimento di autotutela che aveva rideterminato integralmente il debito fiscale, poi interamente adempiuto dalla società.
La decisione
La Corte ha rilevato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto le parti hanno attestato che la pretesa fiscale originaria era stata ridefinita in autotutela e il debito rideterminato era stato integralmente pagato. Di conseguenza ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, come richiesto congiuntamente dalle parti, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della misura e la sua non estensibilità ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
cessazione della materia del contendere
Il processo tributario si estingue anche in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, intesa come sopravvenienza di fatti che incidono sul diritto sostanziale controverso e fanno venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura ha natura eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta definizione sostanziale della pretesa fiscale, quando comporti la completa eliminazione dell'interesse alla decisione, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- La cessazione della materia del contendere può essere rilevata sulla base di un'istanza congiunta delle parti supportata da documentazione che attesti l'intervenuta autotutela dell'Amministrazione e l'integrale soddisfazione della nuova pretesa.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non è estensibile in via analogica a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01639/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01640/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01641/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01645/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01648/2025 del 23/01/2025
- ordinanza_civile · 23 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 01656/2025 del 23/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →