Cassazione Penale, Sentenza n. 11781/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Fano che aveva dichiarato non doversi procedere perché il reato ascritto (art. 633 c.p.) era estinto per remissione tacita della querela. Il ricorso censurava la decisione per violazione di legge, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo in particolare che il giudice aveva fondato la statuizione esclusivamente su un messaggio PEC inviato dalla persona offesa alla Procura, atto ritenuto "irrituale" e non utilizzabile ai fini processuali, e che la dichiarazione via PEC non poteva essere considerata remissione formale ai sensi degli artt. 340 e 399 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la decisione del Giudice di pace. Pur rilevando che la sentenza non riportava espressamente tutti i passaggi, la Corte ha accertato dagli atti che il difensore del querelante aveva inviato una PEC al Giudice di pace del 2 maggio 2023, regolarmente acquisita, nella quale ribadiva la volontà del proprio assistito "di non volere proseguire nell'impulso del procedimento" e richiamava la PEC originaria alla Procura avente ad oggetto la "rinuncia querela". L'attestazione del difensore ha valso a comprovare l'autenticità della PEC del querelante e a superare le obiezioni del Procuratore; pertanto il giudice di primo grado ha legittimamente ritenuto la comunicazione incompatibile con la volontà di persistere nella querela e ha correttamente dichiarato l'estinzione del reato per remissione tacita.
Norme richiamate
Norma che indica il reato contestato; la decisione impugnata ha ritenuto il reato estinto per remissione della querela.
artt. 340 e 399 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla remissione formale della querela: la Corte osserva che una dichiarazione inviata via PEC non costituisce automaticamente remissione formale ai sensi di tali disposizioni, salvo che la provenienza e la volontà siano adeguatamente comprovate.
art. 36 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Stabilisce la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace; la Corte ne conferma l'applicabilità.
art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Regola i limiti e i motivi con cui il pubblico ministero può ricorrere in cassazione; la Corte richiamata per precisare l'ambito di esercizio dell'impugnazione da parte del PM.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte afferma che il PM può impugnare anche per vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ma il ricorso deve essere fondato sui fatti e sugli atti disponibili.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata in relazione alla trattazione scritta del procedimento in Cassazione; qui richiamata per spiegare la procedura adottata nel rito scritti.
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (richiami normativi successivi)
Richiamo formale alle disposizioni che rendono applicabile la disciplina della trattazione scritta invocata; citata a fini procedurali.
Massime di principio
- Una comunicazione inviata via PEC dalla persona offesa non costituisce di per sé una remissione formale della querela ai sensi degli artt. 340 e 399 c.p.p.; tuttavia, la PEC può avere valore probatorio se la sua provenienza e la volontà del querelante sono adeguatamente comprovate.
- La conferma o l'attestazione di tale comunicazione da parte del difensore (tramite PEC ricevuta regolarmente dall'ufficio giudiziario) può sanare eventuali rilievi sulla irregolarità della dichiarazione e legittimare la valutazione del giudice circa la volontà di non perseguire la querela.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice di pace, anche per vizi di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità), ma il successo del ricorso dipende dall'effettiva inesistenza, nel fascicolo, di elementi che giustifichino la decisione impugnata.
- Il giudice di cassazione può fare riferimento agli atti del procedimento (anche se non tutti i passaggi sono esplicitati nella sentenza impugnata) quando si tratta di questioni processuali documentali accessibili al Collegio.
- Per evitare contestazioni, chi intende rinunciare alla querela dovrebbe formalizzare la volontà in modo chiaro e, se possibile, attraverso mezzi e forme che ne garantiscano inequivocabilità (ad es. dichiarazione formale resa tramite difensore e documentata ufficialmente).
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