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Ordinanza

Ordinanza n. 34/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione adottato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con pec in data 18.11.2025, avente ad oggetto “S.A.M. PER CONTO DEL COMUNE DI SAN ROBERTO (capofila) - Affidamento del servizio di Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia dell'impianto di depurazione località Concessa a servizio dei comuni di San Roberto, Fiumara, Laganadi, Campo Calabro, Scilla e Reggio Calabria CIG: B40094DFA7 – Provvedimento di esclusione dell’o.e Calgeco srl e contestuale comunicazione ex art. 90 Dlgs n. 36/2023”; - del verbale di gara n. V della seduta pubblica del 30.10.2025 e del verbale di gara della III seduta riservata in pari data (doc. n. 2), del verbale di gara n. VI della seduta pubblica del 3.11.2025 (doc. n. 3), del verbale di gara n. VII della seduta pubblica del 10.11.2025; - per quanto occorrer possa, del Bando/Disciplinare punti 3 e 17; ove interpretati in senso ostativo all’accoglimento del presente ricorso; - per quanto occorrer possa, dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della Determina R.G. n. 1248 del 17.4.2025, comunicato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Calgeco srl con pec in data 18.11.2025, avente ad oggetto “S.A.M. PER CONTO DEL COMUNE DI SAN ROBERTO (capofila) - Affidamento del servizio di Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia dell'impianto di depurazione località Concessa a servizio dei comuni di San Roberto, Fiumara, Laganadi, Campo Calabro, Scilla e Reggio Calabria CIG: B40094DFA7 – Avvio procedimento di annullamento in autotutela della Determina R.G. n. 1248 del 17.4.2025” nonché del riscontro, trasmesso con nota pec in data 28.11.2025, alle osservazioni presentate dalla ricorrente nell’ambito del suddetto procedimento di annullamento in autotutela; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato ed in particolare, ove medio tempore adottati, -del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Water & Industrial Services Company s.p.a. – Società Benefit (sigla WISCO SB); - nonché del provvedimento assunto a conclusione del procedimento di annullamento in autotutela, nei limiti di interesse del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8.01.2026: - della Determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, progressivo servizio n. 182 del 9.12.2025 - progressivo settore n. 181 del 9.12.2025, avente ad oggetto “S.A.M. PER CONTO DEL COMUNE DI SAN ROBERTO (capofila) - Affidamento del servizio di Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia dell'impianto di depurazione località Concessa a servizio dei comuni di San Roberto, Fiumara, Laganadi, Campo Calabro, Scilla e Reggio Calabria CIG: B40094DFA7 approvazione verbali di gara e annullamento in autotutela dell’aggiudicazione efficace disposta in favore dell’o.e. Calgeco srl con determina n. 1248/2025 del 17.4.2025”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto ai provvedimenti impugnati ed in particolare, ove medio tempore adottato, del provvedimento di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Water & Industrial Services Company s.p.a. – Società Benefit (sigla WISCO SB). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26.01.2026: - della Determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria – progressivo servizio n. 12 del 21.1.2026 – progressivo settore n. 12 del 21.1.2026, avente ad oggetto “S.A.M. PER CONTO DEL COMUNE DI SAN ROBERTO (capofila) – Affidamento del servizio di Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria, controllo e custodia dell’impianto di depurazione località Concessa a servizio dei comuni di San Roberto, Fiumara, Laganadi, Campo Calabro, Scilla e Reggio Calabria CIG: B40094DFA7 -Approvazione verbali di gara e aggiudicazione efficace nei confronti dell’o.e. Water & Industrial Services Company s.p.a. – Società Benefit”, comunicata con nota pec del 23.1.2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato ed in particolare, per quanto occorrer possa, dei verbali delle sedute del 26.2.2025 (pubblica), 26.2.2025 (riservata), 3.3.2025 (riservata), 6.3.2025 (pubblica), 7.4.2025; Nonché per la declaratoria: di inefficacia del contratto di affidamento, se nelle more stipulato, e per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 121, 122 e 123 c.p.a.

Giustizia amministrativa202500708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sequenza di atti con cui la stazione appaltante ha escluso l’impresa originariamente aggiudicataria, annullato in autotutela la precedente aggiudicazione e aggiudicato la gara a un altro operatore economico, in asserita esecuzione della sentenza n. 683/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa originariamente aggiudicataria ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il provvedimento di esclusione, i verbali di gara, l’avvio e la conclusione del procedimento di autotutela, nonché la determinazione di annullamento della precedente aggiudicazione e la successiva aggiudicazione in favore di altro operatore economico. Ha dedotto, in particolare, la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 683/2025 del medesimo TAR, oltre alla loro illegittimità. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe travisato il contenuto e gli effetti conformativi della sentenza, ritenendo erroneamente che l’offerta economica avesse previsto un ribasso del 27% anche sui costi della manodopera e che, a seguito della verifica dell’anomalia, fosse emerso un importo complessivo diverso da quello formalmente offerto. La sentenza precedente aveva invece rilevato, secondo l’ordinanza, che dal modulo dell’offerta economica risultava il mancato ribasso dei costi della manodopera e che l’amministrazione, in presenza della discrasia considerata, avrebbe potuto eventualmente escludere il concorrente, ma non aggiudicare la gara a condizioni diverse da quelle formalmente offerte. È stata inoltre chiesta, ove stipulato il contratto, la declaratoria di inefficacia e l’adozione delle misure previste dagli artt. 121, 122 e 123 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ravvisando il fumus boni iuris delle censure relative al travisamento degli effetti conformativi della precedente sentenza e, in via prima facie, la nullità per violazione o elusione del giudicato di tutti i provvedimenti impugnati. Il giudice ha ritenuto che la stazione appaltante avesse erroneamente assunto quale presupposto fattuale che l’impresa avesse offerto un importo complessivo diverso da quello risultante dal modello di offerta, mentre la sentenza n. 683/2025 aveva valorizzato il modulo dell’offerta economica e aveva escluso che l’operatore avesse inteso ribassare anche i costi della manodopera. In sede cautelare, previo bilanciamento degli interessi pubblici e privati e al fine di mantenere integra la res controversa, è stata sospesa esclusivamente l’efficacia della determinazione del 21 gennaio 2026 con cui la commessa era stata aggiudicata all’operatore subentrante. Non sono stati definiti nel merito l’annullamento degli ulteriori atti, la nullità in via definitiva né la sorte del contratto. La trattazione del merito è stata fissata al 29 aprile 2026. La stazione appaltante e l’aggiudicataria sopravvenuta sono state condannate in solido al pagamento di 800 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; sulla base di una valutazione sommaria e del bilanciamento degli interessi, il TAR ha sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione sopravvenuta.

  • art. 32 c.p.a.

    Il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni.

    Richiamato per qualificare le domande proposte dalla ricorrente in relazione alla contestazione della sequenza provvedimentale successiva al giudicato.

  • art. 121 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla possibile declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente relativa alla possibile declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 123 c.p.a.

    Richiamato nella domanda della ricorrente relativa all’adozione delle misure conseguenti alla sorte del contratto.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    Richiamato nell’oggetto del provvedimento di esclusione quale disposizione relativa alla comunicazione adottata dalla stazione appaltante.

Massime di principio

  • Quando un’amministrazione riedita il potere in esecuzione di una sentenza di annullamento, deve rispettarne l’effetto conformativo e non può fondare i nuovi atti su una ricostruzione fattuale incompatibile con quanto accertato dal giudicato.
  • Sussiste, in via prima facie, violazione o elusione del giudicato quando gli atti successivi assumono come presupposto decisivo una circostanza che la sentenza da eseguire aveva espressamente escluso o ricostruito in senso diverso.
  • In una procedura di gara, qualora l’amministrazione rilevi una discrasia tra l’offerta formalmente presentata e gli elementi emersi nella verifica dell’anomalia, non può aggiudicare la gara a condizioni diverse da quelle risultanti dall’offerta; resta distinto il potere di valutare l’eventuale esclusione del concorrente secondo le regole applicabili.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’aggiudicazione può essere limitata al solo atto necessario a mantenere integra la res controversa, mediante bilanciamento tra l’interesse del ricorrente, l’interesse pubblico alla corretta individuazione dell’offerta migliore e gli interessi dell’aggiudicatario sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potere

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