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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20858/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto del 11/10/2022 che aveva dichiarato inammissibile, de plano, l'istanza di misure alternative (affidamento in prova, semilibertà, detenzione domiciliare) presentata dal condannato. Il magistrato aveva motivato l'inammissibilità richiamando l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e il successivo rientro nel territorio nazionale prima della scadenza del termine, ritenendo che il residuo pena dovesse essere scontato in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava (i) violazione di norma processuale perché il potere di dichiarare l'inammissibilità de plano spetterebbe al presidente del Tribunale di sorveglianza e (ii) illogicità della motivazione, sostenendo che la violazione dell'espulsione non impedisce la concessione delle misure alternative. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato in particolare il secondo motivo, assorbendo il primo, affermando che l'art. 16 (espulsione a titolo di sanzione sostitutiva) dispone il ripristino dello stato di detenzione in caso di rientro anticipato ma non vieta che il soggetto, se detenuto, presenti un'istanza di misura alternativa né impone automaticamente il divieto previsto dall'art. 58‑quater ord. pen. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'art. 58‑quater all'espulsione sostitutiva. Di conseguenza il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Genova per il proseguimento.

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16

    "in tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena"

    L'art. 16 dispone che il reingresso anticipato determini il ripristino dello stato di detenzione (ripresa dell'esecuzione della pena), ma non preclude che il condannato, una volta detenuto, presenti istanze per misure alternative; quindi il ripristino non equivale a un divieto automatico di concessione dei benefici.

  • ordinamento penitenziario, art. 58‑quater

    La Corte ha ritenuto (in linea con precedente giurisprudenza) che la norma che vieta la concessione di alcuni benefici per tre anni in caso di revoca di una misura alternativa non sia applicabile all'espulsione quale sanzione sostitutiva, perché quest'ultima è misura amministrativa e non configura un beneficio penitenziario assimilabile alla revoca di una misura alternativa.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 38040 del 09/04/2019 (Qosia)

    Giurisprudenza richiamata che esclude l'applicabilità dell'art. 58‑quater all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva; conferma che il divieto triennale di fruizione di alcuni benefici non si estende a tali ipotesi.

  • Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 17027 del 10/03/2015 (Nigest)

    Indirizzo giurisprudenziale richiamato riguardo alla trasmissione degli atti all'autorità competente dopo annullamento del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il reingresso anticipato nello Stato dopo un'espulsione sostitutiva determina il ripristino della detenzione ma non impedisce in via automatica la presentazione o l'esame di istanze per misure alternative quando il soggetto è nuovamente detenuto.
  • L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva è un provvedimento amministrativo finalizzato al contenimento della popolazione carceraria e non va trattata automaticamente come una revoca di beneficio penitenziario soggetta al divieto triennale dell'art. 58‑quater.
  • Il diniego di misure alternative non può fondarsi esclusivamente sul pregresso provvedimento di espulsione e sul successivo rientro: il giudice deve valutare eventuali ulteriori ragioni ostative e motivare la decisione sul merito.
  • In presenza di un provvedimento di inammissibilità motivato erroneamente per questioni di diritto sostanziale, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti alla competente autorità territoriale per il riesame.
  • In casi simili, il detenuto dovrebbe presentare l'istanza di misura alternativa nella sua condizione attuale (da detenuto); il tribunale di sorveglianza è tenuto a esaminare l'ammissibilità e il merito e non dichiarare inammissibile de plano soltanto per il precedente dell'espulsione.

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