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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13869/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata assenza di colpa. La decisione di merito sulla rideterminazione della pena è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato aderendo al concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la determinazione della pena ex art. 133 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché non rientra tra i motivi deducibili avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., trattandosi di contestazione attinente alla valutazione sanzionatoria e non alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto della decisione difforme dall'accordo; restano inammissibili le doglianze estranee a tali profili.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza riguardante il vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti per la determinazione della pena è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata senza contraddittorio camerale pieno, mediante decisione de plano.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato come parametro che, secondo i precedenti citati, non è oggetto di sindacato con i motivi di ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. quando le censure siano rinunciate o estranee ai limiti del concordato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata emessa in appello a seguito di concordato tra le parti, con rideterminazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile la Corte può provvedere de plano e applicare le conseguenze economiche previste.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla commisurazione della pena, ma la relativa censura è stata ritenuta non ammissibile nel peculiare regime del concordato in appello.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per escludere la sanzione economica solo quando vi sia assenza di colpa dell'imputato; nel caso concreto tale assenza non è stata ravvisata.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla validità del concordato e alla corrispondenza della decisione all'accordo, non anche per doglianze sulla valutazione di merito della pena.
  • Le contestazioni sulla motivazione relativa ai criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non sono deducibili quando la sentenza derivi da concordato in appello, salvo che si traduca in una sanzione illegale.
  • Le doglianze attinenti a motivi rinunciati o alla mancata valutazione di cause di proscioglimento non rientrano nel perimetro delle censure proponibili contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso consente la decisione de plano e può comportare la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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