Cassazione Civile, Ordinanza n. 19026/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto ha convenuto una società dedita al settore auto sostenendo di aver eseguito, nei tre anni precedenti al 2017, una pluralità di interventi di riparazione su autovetture per un importo complessivo di euro 9.050,00, al netto di acconti già ricevuti per euro 980,00, e chiedendo il pagamento del saldo, anche a titolo di ingiustificato arricchimento. La società ha contestato sia l'esistenza degli incarichi sia l'effettiva esecuzione dei lavori. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provati i fatti costitutivi del credito; la Corte d'appello, con ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione sono stati dedotti: (1) violazione delle norme su allegazione e prova, assumendo che il primo giudice avesse confuso la genericità dell'allegazione con la prova e avesse preteso una specificazione analitica e immediata delle singole riparazioni; (2) violazione delle norme sulle prove testimoniali, sostenendo che l'indicazione delle date degli interventi nelle memorie istruttorie fosse una mera precisazione e non una mutatio libelli, e che la prova orale fosse ammissibile; (3) violazione delle norme su giudicato interno e specificità dell'appello, contestando l'affermazione di inidoneità probatoria dei buoni di consegna; (4) violazione delle norme sull'arricchimento senza causa, lamentando che, rigettata la domanda principale per difetto di prova del titolo, il giudice avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte diretta contro l'ordinanza della Corte d'appello ex art. 348-ter c.p.c., poiché tale provvedimento è impugnabile solo per vizi propri processuali e non per questioni di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché riferito proprio all'ordinanza d'appello. Ha accolto i primi due motivi contro la sentenza del Tribunale, ritenendo che il giudice di primo grado non potesse arrestarsi a un rilievo di tardività delle precisazioni istruttorie senza valutare la domanda alla luce delle allegazioni originarie, e che la prova testimoniale non fosse stata formulata in modo inammissibilmente generico: per attività ripetute e frazionate, l'indicazione della natura delle prestazioni e del periodo era sufficiente a consentire il contraddittorio e la successiva individuazione dei dettagli. Ha ritenuto assorbito il quarto motivo sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'ordinanza di filtro d'appello presuppone una prognosi di non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello è impugnabile in cassazione solo per vizi propri processuali o per la pronuncia sulle spese; non consente di censurare il merito della valutazione prognostica.
Nei casi di ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., il ricorso per cassazione è proponibile avverso la sentenza di primo grado nei limiti dei motivi di legittimità.
art. 111, comma 7, Cost.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello può essere impugnata per cassazione solo nei casi in cui presenti vizi propri riconducibili alla violazione di legge processuale.
È stata evocata per censurare l'erronea distinzione tra allegazione e prova, ma la Corte ha accolto la doglianza solo in relazione alla corretta valutazione delle allegazioni e della prova.
È stata richiamata con riferimento al contenuto dell'atto di citazione e alla sufficienza delle allegazioni iniziali.
È stata richiamata nel motivo concernente la prova dei fatti e la possibilità di dimostrarli con testimonianza.
È stata richiamata nel contesto della prova dei rapporti e degli interventi asseritamente eseguiti.
Le memorie istruttorie possono contenere precisazioni e specificazioni del fatto storico già allegato, se non integrano una mutatio libelli.
La specificazione dei fatti da provare per testimoni non deve essere intesa in modo formalistico, specie quando il comportamento dedotto si articola in più circostanze e dettagli.
È stata evocata nel motivo sulle prove testimoniali e sulla loro ammissibilità.
È stata richiamata per contestare la formazione del giudicato interno sulla valutazione probatoria.
È stata evocata in relazione all'asserita mancata corrispondenza tra domanda e pronuncia o alla necessità di esaminare l'intera domanda proposta.
È stata richiamata nel motivo sull'ampiezza dell'impugnazione e sulla specificità dell'appello.
È stata richiamata nel motivo relativo alla persistente deduzione delle questioni non espressamente rinunciate in appello.
La domanda di arricchimento senza causa, subordinata alla domanda principale, doveva essere esaminata solo in relazione all'eventuale difetto originario del titolo, profilo però assorbito nel rinvio.
L'azione generale di arricchimento opera in via sussidiaria rispetto ad altre azioni e la sua esaminabilità dipende dall'esito della domanda principale.
Massime di principio
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è sindacabile in cassazione sul merito della prognosi di non accoglimento; sono deducibili solo vizi propri del provvedimento e, in via ordinaria, i motivi contro la sentenza di primo grado.
- Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni ripetute e frazionate nel tempo, l'allegazione del fatto costitutivo non richiede già nell'atto introduttivo una descrizione analitica di ogni singolo intervento, purché la controparte sia posta in grado di comprendere e contestare la pretesa.
- La specificità della prova testimoniale va valutata in relazione all'oggetto della prova: quando si tratta di attività articolate in più episodi, è sufficiente indicarne la natura e il periodo di svolgimento, restando ai dettagli il compito di precisare il contenuto concreto del fatto storico dedotto.
- Il giudice non può rigettare la domanda per asserita tardività delle precisazioni istruttorie senza prima verificare se le allegazioni originarie consentano già di esaminare il merito della pretesa.
- Per l'accoglimento di un credito per lavori commissionati è necessario provare l'avvenuto incarico da parte del convenuto e l'esecuzione delle prestazioni; non è decisivo, ai fini dell'obbligo di pagamento, accertare la proprietà dei beni su cui i lavori sono stati eseguiti, se ciò non incide sul conferimento dell'incarico.
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