Sentenza del 28/05/2018 n. 102 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava l'omessa dichiarazione di redditi di lavoro autonomo relativi al 2008, derivanti anche dagli incarichi di sindaco, revisore e amministratore di società, e sosteneva inoltre la debenza dell'IRAP per l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe utilizzato personale, beni strumentali e strutture della società di famiglia, nella quale deteneva una partecipazione del 26%, avendo anche lo studio presso la sede societaria. Il contribuente negava tale disponibilità, affermando di svolgere personalmente l'attività, senza dipendenti, collaboratori o beni eccedenti il minimo indispensabile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso limitatamente all'IRAP. La mera presenza dello studio nello stesso edificio della società di famiglia, la partecipazione societaria e i rapporti familiari non dimostravano in modo sicuro che il contribuente disponesse del personale o delle attrezzature della società. Sarebbero stati necessari ulteriori elementi, quali direttive impartite al personale o atti comprovanti la partecipazione alla gestione della società. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del secondo grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori ed eventuali restituzioni. Il capo relativo all'IRPEF, non impugnato dal contribuente, è rimasto fermo.
Norme richiamate
Articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo o professionista che esercita l'attività mediante un'autonoma organizzazione, costituita da fattori produttivi ulteriori rispetto alla prestazione personale e agli strumenti normalmente indispensabili.
Articolo 8 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La disciplina della base imponibile IRAP per il lavoro autonomo è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso di escludere, in determinati casi, i redditi prodotti mediante attività personali non supportate da un'autonoma organizzazione.
Articolo 49, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma individua i redditi derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni, richiamati ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.
Cassazione, 9 maggio 2007, n. 10594
"In tema di Irap ... esclude l'assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo ... abbia prodotto ... senza utilizzare la propria autonoma organizzazione."
I compensi derivanti da incarichi professionali possono non essere soggetti a IRAP quando l'attività è svolta personalmente e senza l'impiego di una struttura organizzata autonoma.
Cassazione, 24 ottobre 2014, n. 22674
La disponibilità formale o il rapporto con una società non comportano automaticamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione del professionista; occorre dimostrare concretamente che il professionista sia il dominus della struttura o che essa sia stabilmente impiegata nella sua attività.
Cassazione, 28 marzo 2018, n. 7602
Lo svolgimento dell'attività professionale in uno studio condiviso con altri professionisti non consente, da solo, di presumere l'utilizzo delle risorse organizzative e degli ausili dell'intero studio.
Massime di principio
- Per l'IRAP dei professionisti occorre accertare concretamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, verificando l'impiego non occasionale di personale altrui oppure l'utilizzo di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.
- La mera disponibilità di un ufficio presso la sede di una società, la partecipazione al capitale sociale o il rapporto familiare con i soci o amministratori non provano, da soli, l'utilizzo del personale e delle attrezzature societarie.
- Le presunzioni dell'Amministrazione finanziaria devono essere sostenute da elementi ulteriori, come direttive impartite al personale, partecipazione alla gestione, fatture o contratti che dimostrino l'utilizzo stabile della struttura, oppure concreta commistione delle attività.
- La condivisione di locali, servizi o strumenti essenziali con altri professionisti non determina automaticamente l'autonoma organizzazione, soprattutto quando tali elementi sono compatibili con il normale esercizio personale della professione.
- L'onere di provare il presupposto dell'IRAP grava sull'Amministrazione finanziaria; in assenza di una prova concreta e non equivoca, l'imposta non può essere applicata.
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