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Sentenza

Sentenza del 28/05/2018 n. 305 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Cessione a terzi del diritto di superficie - Terreno per realizzare impianto fotovoltaico - Natura agricola e non edificatoria - Plusvalenza - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la dichiarazione dei redditi del contribuente per l'anno 2009, qualificando come plusvalenza imponibile la rata incassata in quell'anno in esecuzione della cessione, avvenuta nel 2008, di un diritto di superficie a una società destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il contribuente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione e motivazione e, soprattutto, per violazione dell'art. 67 del TUIR, poiché il terreno era agricolo, posseduto da oltre cinque anni, e non edificabile.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l'accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la costituzione onerosa del diritto di superficie sia assimilabile a una cessione immobiliare, ma che la relativa plusvalenza sia imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR solo quando riguarda un'area edificabile. Nel caso concreto, il terreno manteneva natura agricola: l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico non modificava la destinazione urbanistica. Poiché il terreno era stato posseduto per oltre cinque anni, la plusvalenza e le rate annuali percepite non erano imponibili. L'appello dell'Ufficio è stato quindi respinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 952 del codice civile

    Il diritto di superficie consiste nel diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui.

    Il diritto di superficie è qualificato come diritto reale di godimento, normalmente costituito o trasferito per un periodo determinato, ad esempio per la realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico.

  • Articolo 9, comma 5, del TUIR

    La cessione onerosa di un diritto reale di superficie è trattata, ai fini fiscali, come una cessione a effetti reali analoga alla compravendita di un immobile.

  • Articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR

    La plusvalenza derivante dalla cessione di un diritto reale o di un terreno da parte di una persona fisica costituisce reddito diverso, in particolare quando il bene riguarda un'area edificabile. Per un terreno agricolo posseduto da oltre cinque anni, la plusvalenza non è imponibile secondo l'interpretazione adottata dalla sentenza.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112/2009

    La costituzione di un diritto di superficie su un terreno agricolo per installare un impianto fotovoltaico non modifica la natura agricola del terreno. L'autorizzazione all'impianto non comporta, di per sé, una variazione della destinazione urbanistica né rende l'area edificabile.

Massime di principio

  • La cessione onerosa di un diritto di superficie è fiscalmente assimilata alla cessione di un diritto reale immobiliare, ma la tassazione dipende dalla natura urbanistica del terreno e dal periodo di possesso.
  • L'installazione autorizzata di pannelli fotovoltaici o di altri impianti per energie rinnovabili non rende automaticamente edificabile un terreno agricolo: occorre verificare la concreta destinazione urbanistica risultante dagli strumenti urbanistici.
  • Per una persona fisica, la plusvalenza derivante dalla cessione del diritto di superficie è imponibile principalmente quando il diritto riguarda un'area edificabile; se il terreno resta agricolo ed è stato posseduto per oltre cinque anni, la plusvalenza può risultare non imponibile.
  • La corresponsione del prezzo in rate annuali non cambia, da sola, la natura fiscale dell'operazione: anche le rate seguono il trattamento della plusvalenza originata dalla cessione.
  • Prima di determinare l'imponibilità occorre verificare congiuntamente il soggetto cedente, la natura urbanistica dell'area, la durata del possesso, il titolo di acquisto e il contenuto dell'atto di costituzione o cessione del diritto di superficie.

Testo integrale

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