Sentenza del 28/05/2018 n. 105 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la nullità dell'avviso di accertamento per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che l'atto non consentisse di comprendere l'iter logico seguito dall'Ufficio per modificare il classamento catastale da A/7 a A/8. In appello contestava inoltre le argomentazioni della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittima la rettifica.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata. La Commissione ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché, nell'ambito della procedura DOCFA, è sufficiente indicare i dati oggettivi accertati dall'Ufficio e la classe attribuita. La stima e gli elementi posti a fondamento del classamento sono infatti conoscibili dal contribuente attraverso il confronto con i dati dichiarati. Nel merito, è stato rilevato che l'immobile era stato qualificato come abitazione in villa, categoria A/8, già dalla costruzione del 1962 e che i lavori successivi non avevano comportato modifiche strutturali o variazioni edilizie tali da giustificare il classamento A/7. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del grado di appello, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75
La norma disciplina il procedimento di attribuzione e revisione della rendita catastale nell'ambito della procedura DOCFA.
Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701
Regola la procedura DOCFA, caratterizzata dalla partecipazione del contribuente nella dichiarazione dei dati catastali dell'immobile.
Principio giurisprudenziale delle sentenze della Corte di cassazione, Sezione tributaria, n. 2268/2014 e n. 16824/2006
Quando il classamento deriva dalla procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto dall'indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe attribuita, senza necessità di riprodurre o allegare integralmente la stima dell'Ufficio.
Sentenza della Corte di cassazione n. 21176/2016
Il contribuente può comunque dimostrare in giudizio che l'immobile possiede caratteristiche concrete tali da escludere o rendere ingiustificato il riclassamento operato dall'Ufficio.
Massime di principio
- Nelle rettifiche catastali derivanti da procedura DOCFA, l'avviso può essere motivato anche sinteticamente: normalmente sono sufficienti l'indicazione dei dati oggettivi e della categoria o classe attribuita.
- L'assenza di una relazione estimativa dettagliata o di un confronto analitico con altri immobili non determina automaticamente la nullità dell'avviso, se il contribuente può comprendere la rettifica confrontando i dati dell'Ufficio con quelli contenuti nella propria dichiarazione DOCFA.
- Il contribuente può contestare il classamento dimostrando concretamente che l'immobile presenta caratteristiche edilizie, strutturali o funzionali incompatibili con la categoria attribuita.
- Modifiche interne o lavori privi di incidenza strutturale e urbanistica difficilmente giustificano, da soli, un cambio di categoria catastale, soprattutto quando la qualificazione catastale originaria è coerente con le caratteristiche storiche dell'immobile.
- La precedente classificazione catastale e la continuità del classamento nel tempo costituiscono elementi rilevanti per valutare la legittimità della rettifica, anche se non impediscono all'Ufficio di correggere un classamento non conforme alla situazione reale.
- Se il ricorso o l'appello viene respinto, opera normalmente il principio della soccombenza e il contribuente può essere condannato al pagamento delle spese di lite.
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