Sentenza del 28/05/2018 n. 12 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - legge 388/2000 - sovraccosto agevolabile - modalità di calcolo - profitti derivanti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il sovraccosto agevolabile relativo all'impianto fotovoltaico, recuperando parte della deduzione fiscale. In particolare, la contribuente sosteneva che non dovessero essere sottratti dal costo agevolabile i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta e contestava anche la quantificazione forfettaria, pari al 10% dell'investimento, dei risparmi di spesa. L'Amministrazione riteneva invece che il sovraccosto dovesse rappresentare esclusivamente l'onere effettivamente rimasto a carico dell'impresa e dovesse quindi essere calcolato al netto sia dei risparmi operativi sia dei profitti ottenuti dalla cessione dell'energia.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, escludendo dal calcolo la decurtazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia e determinando il sovraccosto agevolabile in 96.505 euro. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformato la sentenza di primo grado e respinto integralmente il ricorso della società. Ha stabilito che i costi agevolabili devono essere calcolati al netto di qualsiasi profitto operativo connesso all'investimento, inclusi i proventi della cessione dell'energia elettrica. Il sovraccosto è stato quindi riconosciuto nella misura rideterminata dall'Ufficio, pari a 34.180 euro, con recupero dell'agevolazione ritenuta indebita per 80.544 euro. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi 13-19
La norma introduceva l'agevolazione fiscale per gli investimenti ambientali, determinata con riferimento al sovraccosto sostenuto dall'impresa rispetto a un investimento ordinario.
Regolamento CE n. 800/2008, art. 18, paragrafo 5
I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti di investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tener conto dei vantaggi e dei costi operativi.
La Commissione ha interpretato la disposizione nel senso che il sovraccosto agevolabile deve essere determinato al netto dei vantaggi operativi generati dall'investimento, compresi i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta.
Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 23, comma 7, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134
La disposizione è stata richiamata per individuare il termine temporale entro il quale dovevano essere sostenuti i costi rilevanti ai fini dell'agevolazione; le fatture successive al 25 giugno 2012 sono state escluse dal calcolo.
Delibera n. 3722/2011 della Regione Toscana
Richiamata come documento di prassi meramente esemplificativo e ritenuto coerente con la tesi secondo cui i proventi derivanti dalla cessione dell'energia costituiscono un beneficio operativo da sottrarre dal sovraccosto.
Massime di principio
- Nel calcolo di un'agevolazione basata sul sovraccosto ambientale devono essere considerati soltanto i costi effettivamente rimasti a carico dell'impresa, al netto dei benefici economici direttamente connessi all'investimento.
- Per gli impianti fotovoltaici o altri impianti che producono energia, i ricavi derivanti dalla cessione dell'energia possono essere considerati profitti operativi e devono essere sottratti dal costo agevolabile.
- Devono essere sottratti anche i risparmi di costi ottenuti grazie all'investimento, purché adeguatamente individuati e quantificati secondo criteri verificabili.
- La documentazione tecnica deve descrivere in modo puntuale l'investimento, il confronto con l'alternativa ordinaria e tutti i vantaggi economici prodotti; una perizia non asseverata può non essere formalmente vietata, ma deve comunque essere sufficientemente dettagliata e attendibile.
- Le spese sostenute oltre il termine temporale previsto dalla normativa applicabile non concorrono al calcolo dell'investimento agevolabile.
- In situazioni analoghe, l'agevolazione non dovrebbe essere calcolata sull'intero costo dell'impianto, ma sul differenziale ambientale netto, ossia sul costo aggiuntivo rispetto a una soluzione ordinaria diminuito dei ricavi e dei risparmi generati dall'investimento.
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