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Sentenza

Sentenza del 28/05/2018 n. 1214 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPE - ADD.REG. 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ADD.COM. 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IV A-ALTRO 2007 - AVVISO DI ACCERTAMENTO IRAP 2007

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi riguardavano IRPEF, addizionali regionale e comunale, IVA e IRAP per il 2007. L'Ufficio aveva contestato la mancata redditività della società negli anni 2004-2007 e una condotta antieconomica, rilevando gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività, anche sulla base degli studi di settore. La società contestava la legittimità dell'accertamento e la determinazione del maggior reddito.

La decisione

La CTR della Calabria ha ritenuto legittimo integralmente l'avviso di accertamento. Secondo la decisione, le gravi incongruenze e la condotta antieconomica erano sufficienti a fondare l'accertamento mediante presunzioni semplici. Una volta evidenziate tali anomalie, spettava al contribuente fornire la prova contraria della congruità del minor reddito dichiarato; non avendo assolto tale onere probatorio, la società ha visto respinte le proprie contestazioni.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973

    Gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore.

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando emergono gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dall'attività esercitata o dagli studi di settore. Tali incongruenze concorrono a conferire alle presunzioni i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Studi di settore

    Lo scostamento dagli studi di settore non è considerato automaticamente sufficiente; deve essere accompagnato da ulteriori elementi, come la mancata redditività o una gestione antieconomica, idonei a dimostrare la gravità dell'incongruenza.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore può legittimare l'accertamento quando è qualificato da ulteriori elementi concreti e da gravi incongruenze rispetto alle caratteristiche dell'attività.
  • Una gestione sistematicamente antieconomica o priva di redditività può costituire un elemento presuntivo a sostegno dell'accertamento.
  • Dopo che l'Ufficio ha dimostrato le anomalie e le incongruenze, il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e una prova concreta della correttezza dei minori ricavi o redditi dichiarati.
  • La mancata prova contraria del contribuente può comportare la conferma integrale dell'avviso di accertamento.
  • Gli studi di settore, considerati isolatamente, non determinano necessariamente l'accertamento: la loro efficacia aumenta quando sono corroborati da elementi specifici relativi alla concreta gestione dell'impresa.

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