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Sentenza

Sentenza del 28/05/2018 n. 103 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava il mancato pagamento dell'IVA all'importazione relativa a materiali metallici extracomunitari introdotti in libera pratica e successivamente immessi in consumo mediante autofatturazione ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 331/1993. Secondo l'Ufficio, l'importatrice xxxxx S.r.l. sarebbe stata una società cartiera, priva di effettiva struttura e utilizzata per una frode IVA. Di conseguenza, l'operazione avrebbe dovuto essere qualificata come introduzione fraudolenta di merci e non come regolare estrazione da deposito fiscale, con responsabilità solidale del gestore del deposito ai sensi dell'art. 201 del Codice doganale comunitario. La contribuente sosteneva invece di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi formali e di non essere stata coinvolta, né consapevolmente né colposamente, nella frode.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado favorevole a xxxxx S.p.A. La Corte ha ritenuto pacifici l'assolvimento dei diritti doganali, l'effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito e il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e formali da parte del gestore. Non è stata provata alcuna partecipazione, consapevolezza, colpevole tolleranza o connivenza del depositario rispetto alla frode dell'importatrice. Pertanto, la responsabilità del gestore doveva essere valutata esclusivamente secondo l'art. 50-bis del D.L. 331/1993 e non poteva essere estesa mediante l'art. 201 del Codice doganale comunitario. La sentenza ha inoltre sottolineato che l'IVA all'importazione, una volta assolti i diritti doganali e in assenza di una diretta responsabilità del depositario, ha natura di imposta interna. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 50-bis del D.L. 331/1993

    La disciplina contempla le operazioni di introduzione e di estrazione di merci dai depositi IVA, nonché gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti.

    La norma è stata ritenuta la disciplina speciale applicabile alla responsabilità del gestore del deposito. In presenza di introduzione fisica della merce e regolare osservanza degli adempimenti formali, non è possibile estendere automaticamente al depositario responsabilità ulteriori non previste dalla disposizione.

  • Art. 201 del Codice doganale comunitario

    La responsabilità solidale prevista dalla norma presuppone l'obbligazione doganale derivante dall'immissione in libera pratica.

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile al gestore del deposito per il recupero dell'IVA all'importazione in una situazione in cui i diritti doganali erano già stati assolti e non era stata dimostrata la partecipazione, anche colposa, del gestore alla frode.

  • Art. 10-bis della legge 212/2000

    Abuso del diritto o elusione fiscale.

    L'Agenzia aveva prospettato l'inopponibilità della procedura formalmente utilizzata, ma la riqualificazione non è stata ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità solidale del depositario estraneo e inconsapevole della frode.

  • D.M. 23 febbraio 2017

    Le modifiche successive hanno introdotto specifici obblighi dichiarativi e di garanzia e previsto espressamente la responsabilità solidale del depositario in determinati casi. Il fatto che tale responsabilità non fosse prevista per l'operazione oggetto del giudizio è stato valorizzato come elemento contrario all'estensione analogica della responsabilità.

Massime di principio

  • Il gestore di un deposito fiscale non risponde automaticamente dell'IVA evasa dall'importatore solo perché ha materialmente gestito l'introduzione o l'estrazione delle merci.
  • Quando il depositario dimostra l'effettiva introduzione fisica dei beni e il corretto adempimento degli obblighi formali e dichiarativi, la sua responsabilità deve essere valutata secondo la disciplina speciale applicabile al deposito.
  • Per estendere al depositario la responsabilità solidale per una frode commessa dall'importatore occorre provare almeno una partecipazione consapevole, una conoscenza effettiva o una colpevole tolleranza della frode; la mera irregolarità dell'importatore non è sufficiente.
  • La qualificazione dell'importatore come società cartiera o soggetto inesistente non determina automaticamente la responsabilità del depositario estraneo alla frode.
  • La riqualificazione dell'operazione come frode, contrabbando o abuso del diritto deve essere accompagnata da elementi concreti riferibili anche al soggetto al quale si vuole imputare la responsabilità solidale.
  • L'IVA all'importazione può essere considerata imposta interna, distinta dai diritti doganali, quando questi ultimi siano stati regolarmente assolti e la contestazione riguardi il successivo meccanismo di applicazione dell'IVA.

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