Sentenza del 28/05/2018 n. 103 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava il mancato pagamento dell'IVA all'importazione relativa a materiali metallici extracomunitari introdotti in libera pratica e successivamente immessi in consumo mediante autofatturazione ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 331/1993. Secondo l'Ufficio, l'importatrice xxxxx S.r.l. sarebbe stata una società cartiera, priva di effettiva struttura e utilizzata per una frode IVA. Di conseguenza, l'operazione avrebbe dovuto essere qualificata come introduzione fraudolenta di merci e non come regolare estrazione da deposito fiscale, con responsabilità solidale del gestore del deposito ai sensi dell'art. 201 del Codice doganale comunitario. La contribuente sosteneva invece di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi formali e di non essere stata coinvolta, né consapevolmente né colposamente, nella frode.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado favorevole a xxxxx S.p.A. La Corte ha ritenuto pacifici l'assolvimento dei diritti doganali, l'effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito e il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e formali da parte del gestore. Non è stata provata alcuna partecipazione, consapevolezza, colpevole tolleranza o connivenza del depositario rispetto alla frode dell'importatrice. Pertanto, la responsabilità del gestore doveva essere valutata esclusivamente secondo l'art. 50-bis del D.L. 331/1993 e non poteva essere estesa mediante l'art. 201 del Codice doganale comunitario. La sentenza ha inoltre sottolineato che l'IVA all'importazione, una volta assolti i diritti doganali e in assenza di una diretta responsabilità del depositario, ha natura di imposta interna. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 50-bis del D.L. 331/1993
La disciplina contempla le operazioni di introduzione e di estrazione di merci dai depositi IVA, nonché gli obblighi e le responsabilità dei soggetti coinvolti.
La norma è stata ritenuta la disciplina speciale applicabile alla responsabilità del gestore del deposito. In presenza di introduzione fisica della merce e regolare osservanza degli adempimenti formali, non è possibile estendere automaticamente al depositario responsabilità ulteriori non previste dalla disposizione.
Art. 201 del Codice doganale comunitario
La responsabilità solidale prevista dalla norma presuppone l'obbligazione doganale derivante dall'immissione in libera pratica.
La disposizione non è stata ritenuta applicabile al gestore del deposito per il recupero dell'IVA all'importazione in una situazione in cui i diritti doganali erano già stati assolti e non era stata dimostrata la partecipazione, anche colposa, del gestore alla frode.
Art. 10-bis della legge 212/2000
Abuso del diritto o elusione fiscale.
L'Agenzia aveva prospettato l'inopponibilità della procedura formalmente utilizzata, ma la riqualificazione non è stata ritenuta sufficiente a fondare la responsabilità solidale del depositario estraneo e inconsapevole della frode.
D.M. 23 febbraio 2017
Le modifiche successive hanno introdotto specifici obblighi dichiarativi e di garanzia e previsto espressamente la responsabilità solidale del depositario in determinati casi. Il fatto che tale responsabilità non fosse prevista per l'operazione oggetto del giudizio è stato valorizzato come elemento contrario all'estensione analogica della responsabilità.
Massime di principio
- Il gestore di un deposito fiscale non risponde automaticamente dell'IVA evasa dall'importatore solo perché ha materialmente gestito l'introduzione o l'estrazione delle merci.
- Quando il depositario dimostra l'effettiva introduzione fisica dei beni e il corretto adempimento degli obblighi formali e dichiarativi, la sua responsabilità deve essere valutata secondo la disciplina speciale applicabile al deposito.
- Per estendere al depositario la responsabilità solidale per una frode commessa dall'importatore occorre provare almeno una partecipazione consapevole, una conoscenza effettiva o una colpevole tolleranza della frode; la mera irregolarità dell'importatore non è sufficiente.
- La qualificazione dell'importatore come società cartiera o soggetto inesistente non determina automaticamente la responsabilità del depositario estraneo alla frode.
- La riqualificazione dell'operazione come frode, contrabbando o abuso del diritto deve essere accompagnata da elementi concreti riferibili anche al soggetto al quale si vuole imputare la responsabilità solidale.
- L'IVA all'importazione può essere considerata imposta interna, distinta dai diritti doganali, quando questi ultimi siano stati regolarmente assolti e la contestazione riguardi il successivo meccanismo di applicazione dell'IVA.
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