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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01362/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi, unificati sotto il vincolo della continuazione, contestati ai sensi dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, commessi in due diverse date nel comune di Castelvetrano. In appello gli erano state riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con pena finale di mesi otto e venti giorni di reclusione. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo l'insussistenza del reato per entrambe le date, riproponendo censure già disattese nel merito. Ha inoltre contestato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., senza confrontarsi con la ragione ostativa indicata nella sentenza, ossia l'abitualità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sull'inesistenza del reato fossero una mera riproposizione di questioni già confutate in appello, ove era stato spiegato che i ritardi nell'adempimento degli obblighi derivavano da fattori prevenibili e controllabili dall'interessato, sicché la violazione era frutto di una scelta volontaria e sussisteva l'elemento soggettivo del reato. Quanto alla richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la censura è stata giudicata non confrontata con la preclusione fondata sull'abitualità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la Corte non ne ridefinisce il contenuto, ma ribadisce che la condotta contestata integra il reato quando la violazione dell'obbligo discende da una scelta volontaria dell'interessato.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non concedibile per effetto della preclusione derivante dall'abitualità della condotta, richiamata in sentenza e non efficacemente censurata dal ricorrente.

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche risultano già concesse in appello ed equivalenti alla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • recidiva

    richiamata come circostanza aggravante ritenuta equivalente alle attenuanti generiche nel giudizio di merito.

  • Cassa delle ammende

    destinataria della somma di euro 3.000 posta a carico del ricorrente in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni di fatto o censure già specificamente disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La configurabilità del reato può essere esclusa solo se le circostanze allegate dimostrano un'effettiva impossibilità o non imputabilità della violazione; se i ritardi o gli inadempimenti dipendono da fattori prevenibili e controllabili dall'interessato, la violazione resta espressione di una scelta volontaria e sussiste l'elemento soggettivo.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con tutte le condizioni ostative richiamate dal giudice di merito; se la sentenza fonda il diniego sull'abitualità, il ricorso che ignori tale presupposto non supera il vaglio di ammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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