Cassazione Penale, Sentenza n. 13683/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 25/03/2021 che ha assolto l'imputato perchè "il fatto non costituisce reato" e ha disposto la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane per l'illecito amministrativo. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981 (principio di irretroattività delle sanzioni amministrative) e, congiuntamente, la presunta incostituzionalità per eccesso di delega (art. 76 Cost.) degli artt. 8, comma 1, e 9, comma 3, del d.lgs. n. 8/2016, sostenendo che la trasmissione e l'applicazione della sanzione amministrativa a fatti anteriori costituiscono violazione del principio di irretroattività e determinano un trattamento più gravoso rispetto alla normativa penale previgente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 e ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 96/2020) e delle Sezioni Unite (n. 25457/2012) che ammettono l'applicazione, in presenza di specifiche disposizioni transitorie, delle sanzioni amministrative anche ai fatti anteriori, salvo procedimenti penali definiti irrevocabilmente. La Corte ha inoltre osservato che la rilevanza della questione sulla maggiore gravosità del trattamento spetta al giudice competente (e, in concreto, può essere sollevata ove necessario nel giudizio amministrativo/civile sull'applicazione della sanzione). Perciò ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente a rifondere le spese e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Principio di irretroattività delle sanzioni amministrative; richiamato come fondamento della censura del ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la norma transitoria del d.lgs. n. 8/2016 (art. 8, comma 1) opera una deroga espressa per i casi di depenalizzazione disciplinati da quel decreto
d.lgs. n. 8 del 2016, art. 8, comma 1
"... le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"
Norma transitoria che consente l'applicazione retroattiva delle nuove sanzioni amministrative ai fatti anteriori, salvo definizione irrevocabile del procedimento; la Corte ha ritenuto valida tale deroga e compatibile con la Costituzione secondo la giurisprudenza della Consulta
d.lgs. n. 8 del 2016, art. 8, comma 3
"... ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'art. 135 del codice penale..."
Limite alla retroattività: la sanzione amministrativa non può eccedere il massimo della pena penale originaria; la Corte richiamata applica questa garanzia come elemento di bilanciamento della transizione dalla sanzione penale a quella amministrativa
d.lgs. n. 8 del 2016, art. 9, comma 1
"... nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data"
Predispone l'obbligo di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa per l'irrogazione delle sanzioni amministrative; criterio applicato dalla Corte per legittimare la misura disposta dal Tribunale
legge n. 67 del 2014, art. 2 (delega)
Legge delega che ha autorizzato il Governo ad adottare il d.lgs. n. 8/2016; la Corte ha ritenuto non fondato il vizio di eccesso di delega denunciato dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza costituzionale che permette al legislatore delegato di sviluppare e completare le scelte del legislatore delegante
Costituzione, art. 76
Predisposizione costituzionale sulla funzione legislativa delegata; la contestazione per eccesso di delega è stata dichiarata manifestamente infondata in ragione dell'interpretazione della Corte costituzionale che ammette un certo margine di sviluppo normativo al legislatore delegato
codice penale, art. 2, comma 4
Principio di retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior); la Corte ha richiamato la distinzione che tale principio si applica tra norme entrambe penali e non si estende necessariamente alla successione penale→amministrativa
Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 2020
Decisione centrale richiamata che ha già respinto censure analoghe sulle norme transitorie del d.lgs. n. 8/2016, riconoscendo la legittimità dell'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative introdotte per depenalizzazioni, compatibilmente con garanzie e limiti posti dal decreto
Sezioni Unite penali, sent. n. 25457 del 29/03/2012 (Campagne Rudie)
Giurisprudenza di legittimità che ha delimitato l'ambito di applicazione del principio lex mitior (applicabile tra leggi penali), citata per argomentare l'impossibilità di estendere automaticamente quel principio alla successione verso sanzioni amministrative
Sez. 3, n. 46456 del 17/02/2017 (Zinutti)
Precedente di cassazione secondo cui le questioni attinenti all'illegittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016, connesse all'irrogazione della sanzione amministrativa, sono rilevabili principalmente nel giudizio amministrativo/civile avente ad oggetto l'applicazione della sanzione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Citata dalla Corte di Cassazione come riferimento di orientamento sulla valutazione della colpevolezza nella proposizione infondata del ricorso e sulla quantificazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente
Massime di principio
- Se uno Stato trasforma un reato in illecito amministrativo mediante normativa ad hoc, una disposizione transitoria valida (come art. 8 d.lgs. n. 8/2016) può autorizzare l'applicazione delle sanzioni amministrative anche a fatti commessi anteriormente, salvo che il procedimento penale sia ormai definito con sentenza o decreto irrevocabile
- Le censure di eccesso di delega (art. 76 Cost.) contro norme adottate in attuazione di delega sono difficili da sostenere quando il legislatore delegato ha esercitato una funzione di completamento coerente con gli indirizzi della legge delega e la Corte costituzionale ha già dichiarato la compatibilità della disciplina transitoria
- Le questioni relative alla presunta violazione del principio di irretroattività e all'eventuale maggiore gravosità del trattamento sanzionatorio devono essere valutate caso per caso e, spesso, risultano più rilevanti e proponibili nel giudizio civile o amministrativo relativo all'applicazione della sanzione amministrativa piuttosto che nel giudizio penale di cassazione
- Il principio di retroattività della legge penale più favorevole (lex mitior) si applica tra norme entrambe penali e non costituisce automaticamente argomento a favore dell'impugnante quando la successione è da norma penale a norma amministrativa
- Se si contesta che la nuova sanzione amministrativa è, in concreto, più gravosa della sanzione penale previgente, occorre allegare e dimostrare tale maggior gravosità nel giudizio competente per l'applicazione della sanzione; la mera deduzione di principio in sede di ricorso penale può essere dichiarata irrilevante o infondata
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