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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02043/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto tra ex coniugi che avevano contratto insieme un mutuo bancario. Uno dei due chiedeva all'altro il rimborso pro quota di rate di mutuo che, dopo la regolamentazione provvisoria dei rapporti coniugali, non sarebbero state più versate nella metà di competenza. L'altra parte sosteneva invece che il mutuo fosse stato utilizzato in via esclusiva o prevalente nell'interesse dell'ex coniuge richiedente, in particolare per operazioni immobiliari a lui/lei riferibili, e chiedeva il rimborso di quanto pagato per evitare l'esecuzione. In primo grado, dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice aveva rideterminato i rapporti di dare-avere tra le parti; in appello, il Tribunale aveva riformato la decisione e stabilito una ripartizione interna del mutuo nella misura del 49% a carico della ricorrente e del 51% a carico del resistente. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 769 c.c., sostenendo che la Corte di merito avesse ignorato la natura di donazione di uno degli impieghi del finanziamento, alterandone la causa; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice avesse deciso sulla base di una ricostruzione apodittica e non delle prove, in contrasto con il principio dispositivo; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo di avere già provato la destinazione delle somme e che gravasse sull'altra parte dimostrare un utilizzo anche nell'interesse della ricorrente. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o comunque infondati perché diretti, nella sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata, oltre che generica. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, chiarendo che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Ha respinto altresì il terzo motivo, precisando che non vi era stata alcuna inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., ma soltanto una diversa ricostruzione fattuale non sindacabile in sede di legittimità. Per effetto del rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento delle ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1298 c.c.

    Richiamato come base del preteso credito di regresso/riparto interno tra coniugi per il pagamento delle rate del mutuo comune.

  • art. 769 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che una parte dell'operazione dovesse qualificarsi come donazione; la Corte non esamina il merito perché la questione non risultava dedotta nei gradi di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è denunciabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non è censurabile in cassazione la mera difforme valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La norma non risulta violata quando si contesta soltanto la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; la violazione presuppone una vera inversione dell'onere probatorio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È il rito camerale utilizzato per la definizione del ricorso.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende a seguito del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 360 c.p.c.

    nel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per chiarire i limiti del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali quando si contesti la valutazione delle prove.

  • art. 27195/2023

    Citata come precedente delle Sezioni Unite in tema di condanna ex art. 96 c.p.c. nel rito camerale ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di merito sulla ricostruzione dei fatti o sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge processuale o sostanziale.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei casi consentiti; non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere invocata per sindacare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, salvo che sia denunciato l'uso di un criterio di valutazione giuridicamente errato o l'attribuzione a una prova di un valore legale non previsto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. richiede una vera inversione dell'onere della prova; se la doglianza mira soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi istruttori, il motivo è inammissibile.
  • La deduzione di una qualificazione giuridica nuova rispetto a quanto risultante dalla sentenza impugnata, se non risulta devoluta nei gradi di merito, non è esaminabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieObbligazioni solidaliProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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