Cassazione Penale, Ordinanza n. 15348/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché privo di specificità e non idoneo a confrontarsi con la motivazione della sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato in concorso e per un reato in materia di uso indebito di strumenti o documenti di pagamento. L'unico motivo dedotto censurava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto generico e indeterminato: a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta, il ricorso non individuava gli specifici passaggi della sentenza impugnata né gli elementi di fatto o di diritto contestati, impedendo così al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e non meramente generici; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di svolgere il sindacato richiesto.
artt. 110, 61 n. 2, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 4, e comma 2, c.p.
Norme richiamate per la contestazione del furto aggravato commesso in concorso, con aggravante dei motivi abietti o futili e altre aggravanti specifiche indicate nel capo d'imputazione.
artt. 110, 81, comma 2, 493-ter c.p.
Norme richiamate per la seconda imputazione, contestata in concorso e in continuazione, relativa al reato di cui all'art. 493-ter c.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; una critica meramente assertiva o generica è inammissibile.
- La genericità del motivo ricorre quando il ricorrente non indica gli elementi fattuali o giuridici che sorreggono la censura e non consente alla Corte di comprendere quali capi o passaggi della sentenza siano effettivamente contestati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, il giudice di legittimità non entra nel merito della responsabilità e segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista.
- La contestazione di una motivazione ritenuta logicamente corretta richiede un reale confronto critico con le argomentazioni del giudice di merito; la mera riproposizione di doglianze apodittiche non è sufficiente.
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