Cassazione Civile, Ordinanza n. 17341/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per l'anno 2006. Dopo che la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'atto impositivo, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Successivamente, però, ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e di avere integralmente versato quanto dovuto; per tale ragione ha rinunciato al ricorso e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione depositata, ritenendo provato che il ricorrente aveva versato quanto dovuto e rinunciato al ricorso. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate, richiamando il comma 13 dello stesso articolo, e ha escluso i presupposti per il cd. doppio contributo unificato in ragione della sopravvenuta inammissibilità/estinzione del ricorso.
Norme richiamate
La definizione agevolata, quando perfezionata con il pagamento dovuto e la rinuncia al ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Cass. n. 31732 del 07/12/2018
È richiamata per affermare che, nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata prevista dalla legge e documenta il pagamento integrale di quanto dovuto, il giudizio di impugnazione dell'atto impositivo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia al ricorso, se accompagnata dal perfezionamento della procedura agevolata e debitamente portata a conoscenza della controparte, consente alla Corte di prendere atto dell'estinzione senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese processuali rimangono a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
- La sopravvenuta estinzione o inammissibilità del ricorso per cassazione non comporta, secondo l'orientamento richiamato, l'obbligo di versare il cd. doppio contributo unificato.
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