Cassazione Penale, Ordinanza n. 10670/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per accesso abusivo a sistema informatico. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge penale per la mancata assoluzione, sostenendo il difetto dell'elemento soggettivo; la censura, però, mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione del fatto, reiterando doglianze già dedotte in appello e senza denunciare un travisamento della prova. Con il secondo motivo ha contestato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la sua durata, sostenendo l'illegittimità della misura applicata e assumendo che la durata minima dovesse essere di un anno, mentre in sentenza era stata fissata in venti giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una richiesta di rivalutazione del merito, priva di specifiche censure di legittimità e non supportata da deduzioni di travisamento della prova, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e conforme ai principi delle Sezioni Unite sulla sussistenza dell'accesso non consentito. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è prevista per i reati commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, e che la doglianza sulla durata era comunque priva di interesse, poiché la pena accessoria era stata determinata in soli venti giorni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 2, nn. 1, e comma 3
Integra il reato l'accesso a un sistema informatico posto in essere al di fuori dei casi consentiti; la Corte richiama la conferma della sussistenza del fatto e del relativo elemento soggettivo da parte del giudice di merito.
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è prevista per i reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
La difesa ha invocato la norma per sostenere che la durata minima dell'interdizione sarebbe di un anno; la Corte reputa la doglianza priva di interesse nel caso concreto, essendo stata applicata una durata di venti giorni.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto, se non si deduce specificamente il travisamento della prova o un vizio realmente devoluto alla Corte di cassazione.
- La censura relativa all'elemento soggettivo del reato è inammissibile quando si limita a reiterare argomentazioni già svolte in appello e disattese con motivazione logica, congrua e conforme a diritto dal giudice di merito.
- La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata nei casi previsti dall'art. 31 c.p., ossia per reati commessi con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
- Una doglianza sulla durata della pena accessoria è inammissibile o comunque priva di interesse quando la censura si fonda su un presupposto normativo inconferente rispetto alla durata concretamente applicata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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