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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09719/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso, del delitto di truffa. Con il primo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento di una pena sostitutiva, sostenendo che la Corte territoriale non aveva affrontato il punto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p., contestando la valutazione del compendio probatorio e assumendo che la responsabilità fosse stata affermata sulla base del solo dato della titolarità della carta Postepay, ritenuto insufficiente. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, sostenendo che il trattamento sanzionatorio fosse stato confermato senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e comunque non proponibile per la prima volta in cassazione, poiché la richiesta di pena sostitutiva avrebbe dovuto essere formulata con l'atto di appello. Ha dichiarato il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, osservando che le censure sulla valutazione delle prove non possono essere veicolate come violazione di legge e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva già esaminato e disatteso le doglianze difensive valorizzando la titolarità della carta Postepay quale elemento decisivo per la responsabilità nel concorso in truffa. Ha infine reputato il terzo motivo reiterativo e manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la pena irrogata, in linea con gli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Le censure che investono la valutazione delle risultanze probatorie non possono essere dedotte come violazione di legge in sede di legittimità.

  • art. 132 c.p.

    La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice indica gli elementi ritenuti di maggiore rilievo nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della commisurazione della pena non è necessario prendere in esame singolarmente tutti gli elementi indicati dalla norma, essendo sufficiente una valutazione complessiva non illogica e conforme a legge.

Massime di principio

  • Le censure con cui si contesta la sufficienza o l'attendibilità della prova non sono deducibili in cassazione sotto il vizio di violazione di legge, poiché attengono al merito della valutazione probatoria.
  • Quando una doglianza ripropone in cassazione questioni già dedotte in appello e già specificamente disattese, il motivo è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La titolarità di uno strumento di pagamento sul quale confluisce il profitto della truffa può costituire un elemento decisivo per affermare il concorso del beneficiario nella consumazione del reato, se il dato si inserisce coerentemente nel quadro probatorio complessivo.
  • La motivazione sulla pena è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è arbitraria o manifestamente illogica; non è invece richiesto che il giudice esamini analiticamente tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti più significativi.
  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere tempestivamente formulata nei gradi di merito e non può essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, salvo che il testo della decisione consenta diversamente.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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