Cassazione Civile, Ordinanza n. 27485/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita della nuda proprietà di due immobili, conclusa tra il de cuius e il ricorrente. Gli eredi del venditore hanno sostenuto che il prezzo fosse stato in realtà soddisfatto con somme provenienti dallo stesso venditore, poi trattenute dal ricorrente senza giustificazione causale, chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione della vendita e della nullità della sottostante donazione dell’immobile, e in subordine la nullità delle donazioni di denaro per difetto di forma, con restituzione delle somme e riduzione delle disposizioni lesive di legittima. In primo grado era stata dichiarata la nullità delle donazioni di denaro e la condanna alla restituzione. In appello la decisione era stata parzialmente riformata: la Corte territoriale aveva ritenuto che l’incasso di assegni e altri prelievi integrasse vere e proprie donazioni di somme, nulle per difetto di forma, escludendo sia la mera esecuzione di una delega a operare sul conto, sia la liberalità d’uso, sia la donazione indiretta; aveva inoltre accolto l’appello incidentale degli eredi dichiarando la nullità di un’ulteriore donazione di € 20.000,00 prelevati da un conto cointestato, e respinto altre richieste di restituzione perché tardive. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali, deducendo che vi fosse prova della delega a operare sul conto, dell’assistenza prestata al de cuius e dell’intento di ricompensarlo, e che fosse errata l’esclusione della liberalità d’uso e della donazione indiretta; 2) violazione di norme processuali e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata valorizzata una scrittura del 20.10.2010 con cui il de cuius dichiarava di voler regalare somme e bonifici, che a suo dire costituiva donazione remuneratoria o testamento olografo; 3) censura sulle spese, sostenendo la reciproca soccombenza e quindi la necessità di compensazione; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle preclusioni processuali, deducendo che l’appello incidentale fosse carente di sviluppo argomentativo e che la Corte d’appello avesse accolto una domanda di nullità relativa a un’ulteriore donazione di € 40.000,00 non proposta in primo grado e fondata su documenti tardivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, ritenendo corretta la qualificazione dell’operazione come donazione diretta di somme/titoli, nulla per difetto di forma, e infondate le doglianze sulla delega, sulla liberalità d’uso e sulla scrittura del 20.10.2010; ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese; ha accolto il quarto motivo, rilevando che la domanda relativa all’ulteriore donazione di € 40.000,00 era stata introdotta solo in appello come novum, in violazione delle preclusioni e del divieto di domande nuove, poiché non specificamente allegata in primo grado nei termini di cui all’art. 183 c.p.c. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte nel contesto della qualificazione delle liberalità e della loro disciplina formale, ma la Corte esclude che nel caso ricorressero i presupposti della figura invocata.
La Corte ribadisce che l’attribuzione patrimoniale era una donazione, ma non una donazione indiretta: il trasferimento donationis causa di titoli astratti integra una donazione diretta.
La donazione diretta di somme di denaro o titoli richiede la forma solenne, a pena di nullità; la scrittura privata non basta a produrre gli effetti voluti se manca la forma prescritta.
La Corte esclude la liberalità d’uso e la donazione remuneratoria per mancanza di prova di servizi proporzionati al beneficio e per l’elevato importo delle elargizioni.
Richiamato a sostegno dei vizi motivazionali, ma la Corte non ravvisa nullità della sentenza sul punto decisivo scrutinato, salvo la parte relativa alla domanda nuova in appello.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; non emerge una specifica autonoma ratio su di esso oltre al controllo della corretta applicazione del diritto.
La Corte respinge le censure che miravano a una diversa valutazione del materiale probatorio, ribadendo i limiti del giudizio di legittimità.
Non consente in cassazione una rivalutazione delle deposizioni e dell’attendibilità dei testimoni.
art. 348 ter, commi 5 e 6 c.p.c.
In presenza di doppia conforme è preclusa la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è invocabile nel caso di doppia conforme per contestare l’omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato in relazione al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte accoglie la censura per la domanda nuova proposta in appello.
Le domande devono essere specificamente introdotte nel rispetto delle preclusioni assertive già in primo grado.
Le modifiche o precisazioni delle domande sono ammesse solo entro i limiti temporali e processuali stabiliti; oltre tali limiti la domanda è inammissibile.
È vietata in appello la proposizione di domande nuove, salvo le eccezioni previste dalla legge; la domanda sull’ulteriore donazione di € 40.000,00 è considerata novum inammissibile.
Richiamato con riguardo alla compensazione delle spese, ma il relativo motivo è assorbito dall’accoglimento della censura processuale principale.
Massime di principio
- L’attribuzione di somme di denaro o di titoli di credito astratti effettuata per spirito di liberalità integra una donazione diretta del rapporto base tra disponente e beneficiario e non una donazione indiretta; di conseguenza è soggetta alla forma solenne prescritta dall’art. 782 c.c.
- La mera delega a operare sul conto o a incassare titoli non prova di per sé che le somme trattenute siano state legittimamente riscosse nell’interesse del titolare del conto: occorre accertare se le somme siano state poi riversate al titolare o se vi sia una diversa causa del trasferimento.
- La liberalità d’uso e la donazione remuneratoria richiedono la prova di una giustificazione causale coerente con l’entità dell’elargizione e, nel caso della donazione remuneratoria, della correlazione tra prestazione resa e attribuzione patrimoniale; in mancanza, l’attribuzione resta una donazione soggetta a forma.
- In presenza di doppia conforme, non è deducibile in cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o domande non ritualmente proposte nei precedenti gradi; una pretesa fondata su un diverso fatto costitutivo, emersa solo in istruttoria e mai specificamente allegata in primo grado, costituisce domanda nuova inammissibile in appello.
- Le contestazioni che richiedono una rivalutazione del merito probatorio, dell’attendibilità dei testimoni o del peso delle deposizioni non sono ammissibili in sede di legittimità, salvo vizi di motivazione nei limiti consentiti dalla legge.
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