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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13930/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento/contestazione relativa all'IMU per l'anno 2013 su un immobile del contribuente situato nel Comune ricorrente. Il giudice tributario regionale aveva confermato l'esenzione dall'imposta, ritenendo l'abitazione residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi avverso la sentenza di appello, ma nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato una istanza con cui ha rappresentato l'intervenuto accordo transattivo tra le parti, comprensivo anche di altre annualità, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il contribuente ha resistito con controricorso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La Corte, preso atto dell'accordo negoziale, ha ritenuto che la lite fosse stata definita convenzionalmente e che non vi fosse più interesse alla decisione sul ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti. Ha precisato che, in tale ipotesi, non si tratta di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché la definizione negoziale della controversia comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, in conformità all'accordo tra le parti, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la natura eccezionale della misura e per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti dichiarano e documentano di aver definito convenzionalmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere in cassazione non coincide con l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché la definizione negoziale non lascia in vita la sentenza impugnata, ma ne determina la perdita di efficacia.
  • Quando la lite è definita da accordo transattivo e le parti ne danno atto in giudizio, le spese possono essere compensate secondo quanto concordato o, comunque, in ragione dell'intervenuta definizione della controversia.
  • Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non essendo prevista tale ipotesi dalla norma e trattandosi di disposizione di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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