Cassazione Civile, Ordinanza n. 13930/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento/contestazione relativa all'IMU per l'anno 2013 su un immobile del contribuente situato nel Comune ricorrente. Il giudice tributario regionale aveva confermato l'esenzione dall'imposta, ritenendo l'abitazione residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi avverso la sentenza di appello, ma nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato una istanza con cui ha rappresentato l'intervenuto accordo transattivo tra le parti, comprensivo anche di altre annualità, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Il contribuente ha resistito con controricorso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. La Corte, preso atto dell'accordo negoziale, ha ritenuto che la lite fosse stata definita convenzionalmente e che non vi fosse più interesse alla decisione sul ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto accordo transattivo tra le parti. Ha precisato che, in tale ipotesi, non si tratta di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché la definizione negoziale della controversia comporta la perdita di efficacia della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, in conformità all'accordo tra le parti, e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la natura eccezionale della misura e per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 366, secondo comma, c.p.c.
richiamato solo per il domicilio eletto del controricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione.
richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale.
artt. 382, terzo comma, 383 e 384 c.p.c.
sono indicati come norme che non regolano la situazione della definizione negoziale della controversia in sede di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione quando il giudizio si estingue per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, trattandosi di misura eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, le parti dichiarano e documentano di aver definito convenzionalmente la controversia, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere in cassazione non coincide con l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, perché la definizione negoziale non lascia in vita la sentenza impugnata, ma ne determina la perdita di efficacia.
- Quando la lite è definita da accordo transattivo e le parti ne danno atto in giudizio, le spese possono essere compensate secondo quanto concordato o, comunque, in ragione dell'intervenuta definizione della controversia.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non essendo prevista tale ipotesi dalla norma e trattandosi di disposizione di stretta interpretazione.
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