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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33380/2025 del 20/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, avvenuta nel 2016, di alcuni fondi situati in Sovramonte in favore della ricorrente. I vicini confinanti hanno ottenuto in appello la riforma della decisione di primo grado, con riconoscimento del diritto di prelazione agraria e di riscatto, sulla base del ritenuto svolgimento, da parte loro, di attività di coltivazione/silvicoltura sui terreni da almeno due anni, requisito richiesto dalla disciplina speciale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 111 Cost., 115 e 116 c.p.c. e travisamento del fatto/prova, sostenendo che la Corte d'appello aveva valorizzato testimonianze nonostante la CTU di primo grado avesse rilevato solo tre interventi di taglio/pulizia tra il 1993 e il 2016 e che la documentazione in atti confermasse l'abbandono dei fondi; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 132, n. 4, e 156, comma 2, c.p.c., per asserita contraddittorietà tra CTU e prove testimoniali e impossibilità di ricostruire l'iter logico della decisione; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse desunto senza adeguata base probatoria che l'intervento del 2016 fosse stato eseguito dai resistenti. I resistenti hanno difeso la correttezza della decisione d'appello, che aveva ritenuto provata la manutenzione del bosco e la conseguente coltivazione/silvicoltura rilevante ai fini della prelazione e del riscatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte d'appello aveva valutato unitariamente CTU e testimonianze, senza contraddizioni logiche o anomalia motivazionale censurabile; ha inoltre escluso il travisamento del fatto e della prova e ha rilevato che la doglianza ex art. 2729 c.c. era in realtà una diversa ricostruzione delle circostanze fattuali. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione e del corretto esercizio del sindacato giurisdizionale, ma le censure sono state ritenute rivolte in realtà al merito della valutazione probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è stata esclusa perché la critica della ricorrente riguardava non l'utilizzazione di prove non acquisite, ma la diversa valutazione di prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è sindacabile in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo anomalia motivazionale o violazione di specifiche regole legali di prova.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è rilevante solo se si traduce in una anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non quando si contestino le conclusioni probatorie del giudice di merito.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La dedotta nullità è stata esclusa perché la motivazione della sentenza d'appello era ritenuta comprensibile e logicamente coerente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È configurabile solo nei casi di nullità della sentenza per anomalia motivazionale, non per il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Rileva l'omesso esame di un fatto storico decisivo; nella specie la Corte ha escluso che vi fosse stata omissione di un fatto decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    La violazione della norma sulle presunzioni è deducibile solo se il giudice fondi il ragionamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando si contesti la diversa inferenza probabilistica adottata dal giudice di merito.

  • art. 8 L. n. 590/1965

    Richiamato come una delle norme che disciplinano i presupposti del diritto di prelazione agraria, tra cui la coltivazione del fondo da parte del prelazionante.

  • art. 7 L. n. 817/1971

    Richiamato quale disposizione del combinato disposto che regola i requisiti per la prelazione e il riscatto agrari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Indicati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La scelta delle prove da ammettere, la valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e l'apprezzamento dell'attendibilità dei testimoni appartengono al giudice di merito e sono sottratti al sindacato di legittimità, salvo violazioni di legge o anomalia motivazionale rilevante.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non coincide con la semplice insufficienza o contraddittorietà del ragionamento decisorio, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un'anomalia motivazionale costituzionalmente qualificata.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito utilizzi presunzioni prive dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza; non è invece ammissibile quando si contesti soltanto l'inferenza logica tratto da fatti già accertati.
  • In tema di prelazione agraria, la silvicoltura può essere equiparata alla coltivazione quando costituisca attività imprenditoriale organica e funzionale al ciclo naturale del bosco, idonea a dimostrare la cura del fondo secondo la sua destinazione produttiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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