Cassazione Penale, Sentenza n. 34685/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania del 10/11/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela rispetto al reato di furto di energia elettrica aggravato (allaccio diretto alla rete dell'Enel) ritenendo tardiva e senza effetti la contestazione suppletiva del Pubblico Ministero volta ad integrare l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. e quindi la procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ai sensi dell'art. 569 c.p.p. per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto valida ed efficace la contestazione suppletiva operata dal PM alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma (nonostante la scadenza formale del termine per la querela), e ha inoltre ritenuto che il capo di imputazione originario fosse idoneo, per la sua formulazione che descriveva l'allaccio diretto alla rete di distribuzione, a evocare la destinazione del bene a pubblico servizio. Ne è conseguito che il Tribunale di merito ha erroneamente pronunciato il non doversi procedere per mancanza di querela.
Norme richiamate
Norma sulle declaratorie immediate di non doversi procedere; la Corte distingue tra le diverse cause e ritiene che tale declaratoria non possa precludere automaticamente l'efficacia di una contestazione suppletiva del PM che incida sulla procedibilità quando il PM non ha avuto udienza utile prima della sopravvenuta causa di improcedibilità.
Riconosce il potere/dovere del Pubblico Ministero di contestare in udienza circostanze aggravanti non menzionate nel provvedimento introduttivo; la Corte conferma che tale contestazione è ammissibile alla prima udienza utile dopo la riforma e può incidere sulla procedibilità.
Richiamate nella doglianza: norme processuali sulla formazione dell'atto di accusa; la Corte valuta la legittimità dell'esercizio del potere di integrazione dell'imputazione da parte del PM.
Aggravante per beni destinati a pubblico servizio; la Corte la considera di natura "valutativa" ma ammette che possa essere adeguatamente contestata anche mediante espressioni evocative (es. allaccio diretto alla rete dell'ente gestore) che rendono comprensibile all'imputato la natura aggravante.
Rimando normativo che mantiene la procedibilità d'ufficio per alcune ipotesi di furto aggravato; utile per definire il regime di procedibilità dopo la riforma.
Principio dell'esercizio dell'azione penale da parte del PM; la Corte sottolinea la doverosità e obbligatorietà dell'azione penale e il potere del PM di integrare l'imputazione nell'ambito del dibattimento.
Prevede la fase predibattimentale introdotta dalla riforma Cartabia per le modifiche dell'imputazione; conferma la funzione della contestazione suppletiva per adeguare l'atto al contenuto del fascicolo.
Norma sulle effetto dell'annullamento con rinvio; la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio ai sensi di questo articolo.
Norma che ha modificato la procedibilità di alcune fattispecie di furto introducendo la procedibilità a querela per molte ipotesi; la Corte valuta gli effetti temporali della riforma sui procedimenti pendenti.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva del Pubblico Ministero effettuata alla prima udienza utile dopo una modifica normativa che incida sulla procedibilità può essere considerata efficace anche se il termine formale per la querela è già decorso, quando il PM non ha avuto possibilità processuale di agire prima della sopravvenuta causa di improcedibilità.
- Il giudice non deve anticipare una declaratoria di "non doversi procedere" in modo da impedire l'esercizio del potere di integrazione dell'imputazione da parte del PM: il diritto all'ascolto e il contraddittorio impongono che la validità della contestazione suppletiva sia valutata nel contesto della prima udienza utile.
- L'aggravante della destinazione a pubblico servizio è di natura valutativa e non sempre "autoevidente": tuttavia può essere adeguatamente contestata mediante descrizioni evocative chiare (per es. "allaccio diretto alla rete dell'ente gestore") idonee a mettere in grado l'imputato di difendersi.
- Se il capo di imputazione originario contiene elementi descrittivi sufficientemente chiari ed evocativi dell'aggravante, non è necessariamente richiesta una contestazione formale ex articolo per poter ritenere integrata l'aggravante.
- In situazioni analoghe la Corte di Cassazione può annullare una pronuncia di improcedibilità quando risulti che l'inerzia o l'assenza di udienze utili ha ostacolato il PM nell'adeguare l'imputazione alle novità normative, per tutelare il principio di obbligatorietà dell'azione penale.
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