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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32692/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catania che, riformando la decisione del Tribunale, aveva rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p. La decisione d'appello era stata pronunciata nell'ambito del procedimento previsto dall'art. 599-bis c.p.p., a seguito della rinuncia dell'imputato ai motivi d'appello relativi alla responsabilità penale. L'unico motivo di ricorso denunciava l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., con riferimento all'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente inammissibile, poiché la sentenza era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e la pena era stata determinata in conformità alla proposta delle parti, senza incorrere in illegalità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, dopo la rinuncia ai motivi d'appello, l'effetto devolutivo limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati, con conseguenze anche nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato de plano l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che la doglianza sulla misura della pena non fosse consentita contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La pena di un anno e sei mesi di reclusione era stata correlata alla proposta delle parti e non risultava illegale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La disposizione incriminatrice del reato per il quale l'imputato è stato condannato; il testo non specifica la denominazione del reato.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza pronunciata a seguito della rinuncia ai motivi d'appello limita la cognizione del giudice ai motivi non rinunciati; la pena è correlata alla proposta delle parti.

  • art. 129 c.p.p.

    Nel giudizio d'appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste da tale disposizione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stato invocato dal ricorrente per censurare l'eccessività della pena; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il cosiddetto patteggiamento in appello mediante il nuovo art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la rinuncia dell'imputato ai motivi relativi alla responsabilità determina, per effetto devolutivo, la limitazione della cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati; tale limitazione opera anche nel successivo giudizio di legittimità.
  • Quando la pena applicata in una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. corrisponde alla proposta delle parti e non è illegale, la doglianza diretta esclusivamente a contestarne l'eccessività non è consentita ed è inammissibile.
  • In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile perché proposto contro una decisione definita ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. su una censura non proponibile, la Corte di cassazione può dichiararne de plano l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneRiti alternativiImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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