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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35386/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per tentativo di furto aggravato e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per tentativo di furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, sostenendo che la versione della persona offesa non fosse credibile, anche perché, a suo dire, condizionata da pregiudizio verso la sua condizione di straniera; ha inoltre valorizzato il fatto che la persona offesa non avrebbe chiamato le forze dell'ordine e che l'imputata non si sarebbe data alla fuga. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto le doglianze sul merito della prova estranee al sindacato di legittimità, ha ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali e ha giudicato adeguata la dosimetria della pena, irrogata in misura inferiore al medio edittale.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena richiede la considerazione dei criteri legali di commisurazione; una motivazione sintetica può essere sufficiente quando la pena è contenuta e non eccede di molto il medio edittale.

Massime di principio

  • Le censure che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni attengono al merito e non sono, di regola, deducibili in cassazione quando la motivazione dei giudici di merito sia congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • In presenza di doppia conforme, le motivazioni dei giudici di merito si integrano e il controllo di legittimità resta limitato alla tenuta logico-giuridica della decisione, non potendo tradursi in un nuovo giudizio sul fatto.
  • La motivazione sull'applicazione della recidiva è sufficiente quando il giudice valorizza la nuova condotta criminosa come indice di maggiore capacità a delinquere e dà conto dei precedenti penali dell'imputato.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; una motivazione sintetica può bastare se la pena applicata è contenuta e il giudice richiama i criteri di cui all'art. 133 c.p., mentre una motivazione più analitica è necessaria solo per pene notevolmente superiori alla misura media edittale.
  • Il tentativo, quando l'azione sia ormai in fase avanzata ed interrotto solo dalla reazione della persona offesa, consente una valutazione della gravità del fatto e della congruità della pena in senso rigoroso ma entro i limiti della discrezionalità di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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