Cassazione Civile, Ordinanza n. 11860/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del saldo residuo di un prestito d'uso di oro, ingiunto a un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia dell'obbligazione di una società poi in liquidazione. Il fideiussore ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c., la nullità di alcune clausole della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust e la loro inefficacia perché vessatorie e non specificamente sottoscritte. Il tribunale ha accolto l'opposizione e la corte d'appello ha confermato la decisione quanto alla nullità parziale della fideiussione, ma la ricorrente in cassazione ha censurato: 1) la violazione degli artt. 1419 e 2697 c.c. e dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990, sostenendo che il fideiussore non avesse provato il collegamento funzionale tra il contratto a valle e l'intesa anticoncorrenziale a monte, e che non fosse stata dimostrata la persistente esistenza dell'intesa oltre il periodo coperto dall'istruttoria Banca d'Italia/ABI; 2) la violazione dell'art. 1957 c.c., perché la corte d'appello aveva ritenuto maturata la decadenza nonostante nel contratto fosse prevista la clausola di pagamento a prima richiesta e la creditrice avesse comunque inviato una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale, senza necessità di instaurare giudizio entro tale termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la declaratoria di nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole riproduttive dello schema anticoncorrenziale vietato, in conformità al principio delle Sezioni Unite sulla nullità delle fideiussioni "a valle" di intese restrittive della concorrenza. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, quando la garanzia prevede il pagamento a prima richiesta, l'eventuale richiamo all'art. 1957 c.c. va inteso come riferito al solo termine semestrale e che per evitare la decadenza è sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento entro quel termine, senza necessità di una domanda giudiziale. Ne è conseguita la cassazione in relazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame sul punto, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare violazioni di legge in cassazione.
la nullità parziale colpisce le sole clausole riproduttive dell'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.
richiamato per la distribuzione dell'onere della prova circa il collegamento tra contratto a valle e intesa a monte.
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990
norma antitrust che vieta le intese restrittive della concorrenza; la sua violazione può riverberarsi sul contratto a valle.
art. 2, comma 3, L. n. 287/1990
consente di colpire con nullità parziale il contratto a valle limitatamente alle clausole che riproducono lo schema vietato.
nelle fideiussioni con pagamento a prima richiesta, il richiamo alla norma è riferito al termine semestrale e la decadenza si evita con una richiesta stragiudiziale di pagamento entro tale termine.
criterio ermeneutico usato per coordinare la clausola "a prima richiesta" con l'eventuale richiamo all'art. 1957 c.c.
norma processuale sulla trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 101 TFUE
richiamato insieme alla disciplina antitrust nazionale quale base del divieto di intese restrittive.
Massime di principio
- Le fideiussioni predisposte in conformità a uno schema uniformemente elaborato e dichiarato anticoncorrenziale sono nulle in via parziale solo per le clausole che riproducono il contenuto vietato, salvo prova di una diversa volontà negoziale delle parti.
- In tema di nullità derivante da intesa anticoncorrenziale a monte, il giudice deve verificare la coerenza tra la clausola del contratto a valle e lo schema vietato, ma la nullità non si estende automaticamente all'intera fideiussione se l'illiceità riguarda solo alcune clausole.
- Quando la garanzia prevede il pagamento "a prima richiesta", il rinvio all'art. 1957 c.c. deve essere coordinato con tale pattuizione: è sufficiente, per evitare la decadenza, una richiesta di pagamento stragiudiziale formulata entro il termine semestrale, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale.
- La clausola di pagamento a prima richiesta è incompatibile con un'interpretazione che subordini l'adempimento alla preventiva instaurazione di un giudizio entro il semestre, perché ciò contrasterebbe con la funzione della garanzia immediatamente esigibile.
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