Cassazione Civile, Ordinanza n. 00684/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori IRPEF, ILOR e IVA versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando la disciplina agevolativa prevista per i residenti nei territori colpiti dal sisma del 1990 e, in particolare, l’art. 9, comma 17, della L. n. 289 del 2002. Dopo il diniego implicito dell’Ufficio, il credito era stato riconosciuto nei precedenti gradi di merito; tuttavia, in sede di ottemperanza proposta per ottenere l’effettivo pagamento del giudicato, la Corte tributaria regionale aveva rigettato il ricorso ritenendo, in sostanza, che l’esecuzione fosse condizionata ai limiti e alle modalità del fondo stanziato dalla normativa sopravvenuta del 2017. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione solo apparente o inesistente; contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza affermato il diritto al rimborso ma subordinato il suo effettivo soddisfacimento a circostanze aleatorie; in via accessoria, censura sulle spese di lite, che erano state compensate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, rilevando che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare la disponibilità dei fondi previsti dalla normativa sopravvenuta e, se necessario, attivare le procedure contabili previste per assicurare la piena esecuzione del giudicato, senza che la disciplina del 2017 possa comprimere il diritto patrimoniale già definitivamente accertato. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
"pagamento del 10 per cento delle imposte dovute"
norma agevolativa richiamata a fondamento del diritto al rimborso per i contribuenti residenti nelle zone colpite dal sisma del 1990.
art. 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplina il giudizio di ottemperanza nel processo tributario, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato sul rimborso.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
ha introdotto una procedura speciale di esecuzione dei rimborsi con un fondo apposito; non limita il diritto già accertato, ma regola le modalità di esecuzione del giudicato.
provvedimento n. 195405/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
atto attuativo della procedura speciale di rimborso da considerare dal giudice dell’ottemperanza per verificare la disponibilità delle risorse.
art. 81 Cost.
richiamato per il bilanciamento tra copertura finanziaria della spesa pubblica e attuazione dei diritti patrimoniali riconosciuti dal giudicato.
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati come parametri di solidarietà e parità di trattamento tra i soggetti colpiti dalla calamità naturale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria relativo a rimborsi riconosciuti con giudicato, il giudice deve verificare l’effettiva disponibilità delle somme stanziate dalla normativa speciale e, in caso di incapienza, adottare misure esecutive idonee a dare piena attuazione alla decisione, anche tramite commissario ad acta.
- Una legge sopravvenuta che introduca un diverso procedimento amministrativo di pagamento o rimborso, in assenza di espresse disposizioni transitorie, non incide sui giudizi pendenti né consente di comprimere il diritto già definitivamente accertato.
- La disciplina che prevede un fondo speciale per i rimborsi da calamità naturali va interpretata come norma di organizzazione e modalità di esecuzione del credito, non come fonte di una falcidia selettiva dei diritti dei singoli creditori.
- Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con tali criteri e fonda il rigetto su una motivazione solo apparente o internamente contraddittoria, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame motivato.
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