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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22285/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa creditoria di una società del settore elettrico, per euro 17.098,93, nei confronti di un utente per consumi di energia elettrica fatturati. In primo grado il Tribunale aveva escluso la prova dei consumi e quindi l’esistenza del credito; la Corte d’Appello, invece, ha ritenuto utilizzabili i dati acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio presso la società distributrice e ha accolto l’appello, condannando l’utente al pagamento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 342 c.p.c. e la nullità della sentenza per asserita genericità/inammissibilità dell’appello; con il secondo motivo ha denunciato una pluralità di violazioni processuali e sostanziali, nonché la nullità della CTU, il travisamento della prova e la nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando in sostanza che i dati raccolti dal CTU non fossero utilizzabili e che non fossero stati rispettati i limiti del contraddittorio, dell’incarico peritale e delle regole di prova e di riparto dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l’atto di appello era sufficientemente chiaro e il giudice di merito aveva potuto esaminare le questioni sollevate. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c.: il ricorrente non aveva trascritto o indicato con precisione il contenuto del quesito al CTU, i rilievi tempestivamente svolti, i passaggi rilevanti degli atti di merito e i punti in cui le questioni erano state effettivamente dedotte. La Corte ha inoltre osservato che varie censure erano formulate in modo generico o inconferente rispetto ai vizi denunciati e che il preteso travisamento della prova non era dedotto secondo il paradigma corretto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere doglianze sufficientemente chiare e intellegibili; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per motivazione deve essere costruita nei limiti rigorosi consentiti dalla giurisprudenza; nella specie la doglianza è stata ritenuta inidonea e generica.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici, tassativi e corredati dalle indicazioni necessarie; la mancanza di specificità e di autosufficienza comporta inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi devono essere ricondotti con precisione ai vizi tipizzati; non è consentito un richiamo generico e promiscuo a più numeri del comma 1.

  • art. 101 c.p.c.

    La violazione del contraddittorio nel corso della CTU deve essere specificamente allegata e dimostrata; nel caso concreto la deduzione è mancata.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi provvedimento sulla domanda o eccezione; tale situazione non era stata allegata.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo alla violazione della regola di disponibilità della prova è stato ritenuto generico e non decisivo, in assenza di una critica specifica alla decisione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disconosce la regola di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 156 c.p.c.

    La deduzione della nullità processuale deve essere specifica e collegata a un concreto pregiudizio processuale.

  • art. 183 c.p.c.

    Le contestazioni istruttorie devono risultare tempestivamente dedotte e specificamente richiamate nel ricorso.

  • art. 194 c.p.c.

    Le contestazioni sulla CTU devono confrontarsi con il contenuto dell’incarico peritale e con lo svolgimento delle operazioni.

  • art. 198 c.p.c.

    Le censure sulle verifiche peritali richiedono l’indicazione precisa delle attività svolte e delle contestazioni mosse.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce a soggetto diverso da quello onerato; non se si contesta la mera valutazione delle prove.

  • art. 2702 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto non adeguatamente argomentato e non decisivo nel quadro della doglianza proposta.

  • art. 2712 c.c.

    La norma è stata evocata in modo inconferente e senza specifica argomentazione.

  • art. 2727 c.c.

    Non era stata specificamente censurata una catena presuntiva del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Non risultava dedotta in modo specifico l’erronea applicazione delle presunzioni semplici.

  • art. 1-bis d.l. 105/2010

    Norma richiamata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • artt. 17-bis, 17-ter, 18 e 19 della delibera AEEG 65/12

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della contestazione sulla registrazione e acquisizione dei dati di consumo, ma senza adeguata localizzazione della questione nei gradi di merito.

  • art. 22 d.l. 1/2012

    Norma invocata tra quelle asseritamente violate, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • artt. 3, 10 e 11 della delibera ARERA 200/99

    Richiamati dal ricorrente come parametri tecnici della disciplina di settore, ma la Corte non li ha esaminati nel merito per difetto di autosufficienza del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro di riferimento per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, autosufficienti e riconducibili con precisione a uno dei vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; un cumulo generico di norme asseritamente violate, senza confronto con la motivazione impugnata, determina inammissibilità.
  • Chi deduce vizi della CTU o della valutazione della prova deve indicare puntualmente il quesito peritale, le attività svolte, le contestazioni tempestive e i passaggi degli atti di merito rilevanti; il rinvio generico agli atti di causa non soddisfa l’onere di specificità.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova, non quando ci si limiti a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. richiede di allegare che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto; non basta censurare il merito della valutazione probatoria.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se manca qualsiasi decisione, anche implicita, sulla domanda o eccezione; non è sufficiente una generica lamentela di mancata considerazione di argomenti difensivi.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo promiscuo e generico, ma deve essere inquadrato nel corretto rimedio processuale e supportato dalla puntuale indicazione del fatto probatorio asseritamente travisato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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