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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23882/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento esecutivo il giudice ha disposto la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, c.p., ritenendo che il condannato avesse commesso, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza, un ulteriore reato per il quale aveva riportato pena detentiva per delitto. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo, con il primo motivo, l'erroneità della revoca per difetto del requisito della medesimezza dell'indole del reato e, con il residuo motivo, l'inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla revoca della sospensione condizionale, richiamando il principio per cui, ai fini dell'art. 168, n. 1, c.p., l'identità dell'indole del reato opera solo con riguardo alle contravvenzioni e non ai delitti, sicché qualunque ulteriore delitto commesso nel quinquennio determina la revoca. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, osservando che l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione era sorretta da una motivazione, seppur sintetica, sufficiente a spiegare l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, c.p.

    La revoca di diritto della sospensione condizionale opera quando, nel quinquennio dal passaggio in giudicato, il beneficiario commette un ulteriore delitto per il quale riporti pena detentiva; il requisito della medesimezza dell'indole non si applica ai delitti ma solo alle contravvenzioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per commissione di un nuovo reato nel termine previsto, l'ulteriore delitto è causa autonoma e sufficiente di revoca, senza che assuma rilievo la identità o omogeneità dell'indole con il reato precedentemente giudicato.
  • La censura che invochi il requisito della medesimezza dell'indole è infondata se riferita a un nuovo delitto, poiché tale requisito rileva solo nel diverso ambito delle contravvenzioni.
  • In sede di legittimità, una motivazione sintetica del provvedimento di esecuzione è sufficiente quando consenta di comprendere l'iter logico seguito dal giudice e la ragione dell'accoglimento della richiesta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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