Cassazione Civile, Sentenza n. 11291/2020 del 12/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Nell’ambito di un processo esecutivo fondiario pendente davanti al Tribunale di Nola, la Curatela di una società fallita chiese l’assegnazione in prededuzione delle somme necessarie al pagamento di ICI e IMU. Dopo il diniego, propose opposizione agli atti esecutivi e ne domandò la sospensione. Con decreto del 6 agosto 2015, il giudice dell’esecuzione rigettò inaudita altera parte la sospensione, fissò l’udienza al 1° settembre 2015 e assegnò alla Curatela un termine per notificare alle controparti il ricorso e il decreto; ordinò inoltre alla cancelleria di comunicare il decreto all’opponente. Nessuno comparve all’udienza e il giudice dichiarò inammissibile l’opposizione. La Curatela dedusse di non avere ricevuto la comunicazione e chiese la rimessione in termini e un termine per introdurre il merito; in subordine, domandò una nuova udienza ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. Il giudice negò la rimessione in termini, ma integrò il provvedimento assegnando 90 giorni per instaurare il giudizio di merito. Quest’ultimo fu introdotto, ma il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1225 pubblicata il 24 maggio 2017, dichiarò inammissibile l’opposizione, ritenendo che l’omessa notificazione entro il termine fissato nella fase sommaria equivalesse a rinuncia alla domanda. In cassazione la Curatela articolò tre motivi: 1) violazione delle norme sulla comunicazione del decreto camerale, sulla mancata comparizione delle parti e sulla necessità di fissare una nuova udienza; sostenne inoltre che l’ordine di comunicazione impartito dal giudice giustificasse l’affidamento e che l’omissione consentisse la rimessione in termini; 2) violazione degli artt. 617, 618 e 289 c.p.c. e del principio del giusto processo, sostenendo che il giudizio di merito potesse svolgersi autonomamente, anche senza la fase sommaria; 3) reiterazione delle censure relative al merito della controversia sull’assegnazione delle somme per ICI e IMU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha stabilito che il decreto con cui il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza della fase sommaria e assegna il termine per notificare ricorso e decreto non deve essere comunicato dalla cancelleria al ricorrente; questi deve attivarsi per conoscere l’esito del ricorso. La mancata comparizione non impone una nuova udienza quando non vi è prova che il ricorso sia stato notificato e che il contraddittorio sia stato instaurato. La Corte ha inoltre escluso che l’ordine del giudice alla cancelleria di effettuare la comunicazione potesse fondare un affidamento incolpevole, poiché la parte non poteva invocare un affidamento su un ordine di cui non aveva conoscenza e, se ne aveva acquisito conoscenza, non poteva più dirsi incolpevolmente affidata. La rimessione in termini non era comunque giustificata da un errore di diritto circa l’obbligo di comunicazione. Sul secondo motivo ha confermato che la fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione è necessaria e inderogabile e che la sua omissione, quando il ricorso non sia stato notificato e non sia stato instaurato il contraddittorio, comporta l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio a cognizione piena; è invece diversa l’ipotesi in cui il ricorso sia stato tempestivamente notificato ma le parti non siano comparse, situazione che non incide sull’ammissibilità della domanda. Nel caso concreto mancava la prova della tempestiva notificazione, perciò il Tribunale aveva correttamente dichiarato inammissibile l’opposizione. Il terzo motivo, relativo al merito della pretesa di assegnazione, è rimasto assorbito. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni. La Corte ha dato atto dell’obbligo della Curatela soccombente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
In tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale – ai sensi rispettivamente dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., comma 1 – il giudice dell’esecuzione fissa davanti a sè l’udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all’opposto, non è soggetto a comunicazione – cura della cancelleria al ricorrente.
Il decreto che fissa l’udienza della fase sommaria e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto non è soggetto a comunicazione della cancelleria al ricorrente. L’inosservanza del termine perentorio di notificazione rileva per l’ammissibilità dell’opposizione.
In tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale – ai sensi rispettivamente dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., comma 1 – il giudice dell’esecuzione fissa davanti a sè l’udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all’opposto, non è soggetto a comunicazione – cura della cancelleria al ricorrente.
Per l’opposizione all’esecuzione, il decreto di fissazione dell’udienza sommaria e di assegnazione del termine per la notificazione non deve essere comunicato dalla cancelleria al ricorrente.
L’inosservanza del termine per notificare il ricorso ex art. 617 c.p.c., stabilito dal giudice con il medesimo decreto che fissa l’udienza innanzi a sè, è rilevante solo ai fini della fase sommaria, ma non preclude che sull’azione di opposizione agli atti debba aver luogo lo svolgimento della cognizione piena con il giudizio di merito.
Nell’opposizione agli atti esecutivi, l’omessa notificazione tempestiva impedisce la regolare instaurazione della fase sommaria; la possibilità di proseguire con il giudizio di merito va letta insieme alla necessità della fase sommaria e alla verifica dell’effettiva instaurazione del contraddittorio, precisate dalla Corte nella decisione.
Questa Corte ha recentemente affermato che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, in caso di decadenza dai poteri processuali interni al giudizio o a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, ma non anche in caso di decadenza conseguente ad un errore di diritto.
La rimessione in termini non opera per rimediare a una decadenza determinata da un errore di diritto, quale l’erronea convinzione che il decreto di fissazione dell’udienza dovesse essere comunicato dalla cancelleria.
Invero, la citata sentenza delle Sezioni unite prosegue osservando che, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti (quindi anche del ricorrente, che non ha avuto notizia dell’udienza fissata dal giudice), “non potrà che adottarsi lo strumento di cui all’art. 181 c.p.c., previsto nell’ordinamento processualcivilistico per tali ipotesi, pur se anch’esso dettato con riferimento all’ordinario processo di cognizione, ma la cui applicazione non è inibita, con riguardo agli specifici procedimenti camerali di cui si tratta, da alcun impedimento logico o giuridico, ed è, anzi, imposta dalla identità di ratio.
La disciplina della mancata comparizione prevista dall’art. 181 c.p.c. può applicarsi ai procedimenti camerali comuni secondo il principio richiamato dalla Corte; per la fase sommaria delle opposizioni esecutive, tuttavia, la mancata comparizione non equivale di per sé a rinuncia e la conseguenza dipende anche dall’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Non potrebbe, per converso, in assenza di una indicazione in tal senso da parte dell’art. 737 c.p.c., in tema di procedimenti camerali, la mancata comparizione delle parti essere considerata una tacita rinunzia al ricorso.
Nei procedimenti camerali la mancata comparizione delle parti non può essere considerata rinuncia tacita al ricorso in assenza di una previsione normativa che stabilisca tale effetto.
Tuttavia, con specifico riferimento all’omessa comparizione delle parti nella fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi, è stato correttamente osservato che la sanzione processuale non è mai quella dell’inammissibilità del ricorso, in quanto il giudice deve assegnare “in ogni caso” (art. 618 c.p.c., comma 2) un termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito.
Nella fase sommaria dell’opposizione agli atti esecutivi, il giudice deve assegnare in ogni caso il termine per introdurre il merito; l’inammissibilità della domanda non deriva dalla sola mancata comparizione, ma, nella fattispecie, dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso e dalla conseguente mancata instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte della Curatela impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, è dovuto dalla parte soccombente l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- Il decreto con cui il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza della fase sommaria di un’opposizione esecutiva e assegna il termine perentorio per notificare ricorso e decreto alla controparte non deve essere comunicato dalla cancelleria al ricorrente; quest’ultimo deve attivarsi per conoscere l’esito del proprio ricorso e rispettare il termine assegnato.
- La fase sommaria delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione è necessaria e inderogabile. Se il ricorso introduttivo non viene notificato nel termine assegnato e non è quindi provata l’instaurazione del contraddittorio, la domanda di merito non può essere proposta autonomamente e l’opposizione a cognizione piena è improcedibile.
- La mancata comparizione delle parti nella fase sommaria non determina di per sé l’inammissibilità dell’opposizione: se il ricorso è stato tempestivamente notificato, la mancata comparizione non preclude la decisione di merito; se invece non risulta la notificazione, manca la condizione necessaria per la regolare attivazione della fase successiva.
- La rimessione in termini non consente di superare una decadenza derivante da un errore di diritto, quale l’erronea convinzione che un decreto processuale dovesse essere comunicato dalla cancelleria.
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