Cassazione Penale, Ordinanza n. 06913/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo vizi di motivazione e violazione di legge. Dal testo emerge che la questione riguardava la qualificazione di una condotta di minaccia di atti autolesionistici, ritenuta dalla Corte territoriale idonea a ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio da parte del pubblico ufficiale. La ricorrente sosteneva, in sostanza, l'erroneità della decisione di merito su tale profilo, ma il ricorso riproponeva una questione già esaminata e confutata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato perché meramente riproduttivo di una questione già devoluta e adeguatamente disattesa dalla Corte di appello, la quale aveva motivato in modo logico e completo sulla idoneità della minaccia di atti autolesionistici a ostacolare l'atto d'ufficio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La minaccia di atti autolesionistici può integrare una condotta idonea a ostacolare il compimento di un atto dell'ufficio, riconducibile alla resistenza a pubblico ufficiale.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La minaccia di compiere atti autolesionistici, quando sia finalizzata a impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio, può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni già esaminate e logicamente confutate dal giudice di merito è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia logica, completa e specificamente confrontata con le censure già dedotte.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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