Cassazione Penale, Sentenza n. 49522/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa agli arresti domiciliari subiti dal 20/07/2018 al 15/10/2018 in relazione a un capo di imputazione provvisorio (art.12 d.lgs. 286/1998) poi archiviato. La Corte territoriale aveva ritenuto sussistente una causa ostativa al risarcimento rappresentata dalla colpa grave della ricorrente, riconducibile alla predisposizione, in qualità di titolare di un centro di assistenza fiscale e dietro compenso, di dichiarazioni fiscali mendaci al fine di ottenere o rinnovare permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari; la ricorrente ha dedotto che le condotte non avevano rilevanza penale, che il GIP aveva escluso reato e che, dopo la modifica normativa (d.lgs. 188/2021), il silenzio reso in sede di interrogatorio non poteva costituire elemento ostativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la colpa grave della ricorrente costituiva causa concorrente della misura cautelare e pertanto impediva il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Pur escludendo che il silenzio in sede di interrogatorio di garanzia possa costituire di per sé comportamento ostativo dopo la modifica normativa del 2021, la Corte ha ritenuto che sussistessero altri elementi — in particolare l'abituale predisposizione di dichiarazioni fiscali mendaci finalizzate al rilascio di permessi di soggiorno — idonei a giustificare la misura cautelare e a integrare la colpa grave. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
Disciplina la causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione quando l'interessato abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave; qui interpretato nel senso che la colpa grave può consistere anche in comportamenti extra-processuali come la predisposizione di dichiarazioni mendaci che hanno creato la falsa apparenza di reato.
art. 4 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Modifica l'art. 314 cod. proc. pen.; la Corte interpreta la modifica nel senso che il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può più essere considerato automaticamente come comportamento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.
art. 12 d.lgs. 25/07/1998, n. 286 (commi rilevati: comma 3, comma 3-ter, comma 5)
Norme sulle ipotesi di reato in materia di ingresso e soggiorno di stranieri; nel caso di specie il GIP aveva archiviato per carenza di rilevanza penale rispetto alle fattispecie contestate, ma la Corte di Cassazione ha ritenuto che, anche in assenza di condanna penale, la condotta amministrativamente/contra legem della ricorrente potesse integrare colpa grave ai fini della riparazione.
art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.
Riconosce all'indagato la facoltà difensiva di avvalersi del silenzio in sede di interrogatorio; la Corte ricorda che tale esercizio della facoltà non è equiparabile a reticenza o mendacio e non può essere usato come elemento ostativo dopo la modifica normativa.
Massime di principio
- Per il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione, la colpa grave dell'interessato (dolo o colpa grave) costituisce causa ostativa anche se la condotta non ha poi dato luogo a responsabilità penale o se il procedimento è stato archiviato.
- La colpa grave può consistere in comportamenti extra-processuali (es. predisposizione abituale di documentazione mendace) che hanno creato una 'falsa apparenza' di illiceità e contribuendo causalmente all'adozione della misura cautelare; non è necessaria la prova che tali condotte costituiscano reato.
- Dopo la modifica normativa del 2021, il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non può essere considerato di per sé comportamento ostativo al riconoscimento della riparazione; tuttavia, escludendo il silenzio, il giudice deve valutare se esistano altri elementi idonei a integrare la colpa grave.
- Il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma (ex ante) rispetto al giudice penale: può rivalutare i fatti emersi nel processo per stabilire se abbiano influito causativamente sulla decisione di applicare la misura cautelare, ma non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia escluso come dimostrati.
- Per escludere il diritto all'indennizzo non è richiesto che la condotta del richiedente sia l'unica causa della detenzione; è sufficiente che sia stata una causa concorrente e rilevante nel determinare la falsa apparenza di responsabilità penale.
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