Cassazione Penale, Ordinanza n. 41445/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il G.U.P. di Verona aveva applicato, su accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena nei confronti di quattro imputati per una pluralità di fatti contestati, tra cui concorso in rapina pluriaggravata, concorso in lesioni personali volontarie aggravate e concorso in tortura; per tre di essi vi erano inoltre ulteriori imputazioni di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate. Contro tale sentenza sono stati proposti tre ricorsi distinti ma sostanzialmente sovrapponibili. Due imputati hanno censurato il trattamento sanzionatorio, deducendo violazione degli artt. 133 e 133-bis c.p. e omessa compiuta motivazione sulla pena. Un altro imputato ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che il giudice non avrebbe correttamente valutato il profilo dell'affermazione di responsabilità e avrebbe violato gli artt. 191 e 192 c.p.p. Un quarto imputato ha lamentato il vizio motivazionale per l'omessa indicazione delle ragioni che avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto i ricorsi proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, poiché estranei ai soli motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi in via de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., nei confronti della sentenza di patteggiamento sono proponibili solo ricorsi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le censure sulla congruità del trattamento sanzionatorio, sul fondamento probatorio della responsabilità e sull'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono state reputate inammissibili. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che nel caso è stata pronunciata dal G.U.P.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato dai ricorrenti, ma le doglianze formulate sono state ritenute non ammissibili nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato dai ricorrenti per vizi di motivazione, ma la censura è stata ritenuta non consentita avverso la sentenza di patteggiamento.
invocato per contestare il trattamento sanzionatorio; la Corte ha escluso che tale doglianza sia deducibile nel ricorso contro il patteggiamento.
richiamato in relazione alla pena; la Corte ha ribadito l'inammissibilità della censura sulla congruità della sanzione concordata.
richiamato per denunciare una asserita erronea valutazione probatoria, profilo non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento.
richiamato per contestare la valutazione della prova; la Corte ha escluso che ciò possa rimettere in discussione il patteggiamento.
l'omessa valutazione dei presupposti per il proscioglimento è stata ritenuta censura inammissibile nel giudizio contro sentenza ex art. 444 c.p.p.
consente la declaratoria de plano di inammissibilità dei ricorsi, applicata nel caso concreto.
base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 628, commi 1 e 3 nn. 1 e 3-bis, c.p.
fattispecie di rapina pluriaggravata contestata a tutti gli imputati per un primo capo e, per alcuni, in ulteriore capo.
norma sul concorso di persone richiamata per i reati contestati.
fattispecie di lesioni personali volontarie contestata in concorso.
richiamato come aggravante delle lesioni volontarie.
aggravante specifica delle lesioni volontarie contestate.
fattispecie di tortura contestata a tutti gli imputati in concorso.
art. 628, commi 1 e 3 n. 1, c.p.
ulteriore contestazione di rapina pluriaggravata per alcuni imputati.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili in cassazione soltanto i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
- Non è consentito, nel ricorso contro il patteggiamento, contestare la congruità del trattamento sanzionatorio quando la pena corrisponde all'accordo intervenuto tra le parti.
- Non è consentito, mediante il ricorso per cassazione contro il patteggiamento, rimettere in discussione il fondamento probatorio della responsabilità o la valutazione della prova posta a base dell'accordo.
- La deduzione dell'omessa valutazione dei presupposti per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 444 c.p.p., salvo i ristretti casi di ammissibilità previsti dalla legge.
- Quando i motivi di ricorso contro il patteggiamento risultano tutti non consentiti, la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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