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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso la decisione della commissione tributaria regionale che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro undici cartelle di pagamento riferite ad annualità pregresse, delle quali era venuto a conoscenza soltanto tramite estratto di ruolo. In cassazione deduceva: 1) violazione della disciplina sulla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari; 2) violazione dell’art. 139 c.p.c., assumendo che la consegna delle cartelle al portiere non fosse sufficiente senza ulteriori adempimenti; 3) omessa o insufficiente motivazione, nonché nullità della motivazione, con riguardo alla prescrizione dei titoli e alla ritenuta adesione acritica alle difese dell’ente della riscossione. La Corte ha tuttavia rilevato d’ufficio che il ricorso era inammissibile perché, dalle stesse allegazioni del ricorrente, risultava che l’atto realmente impugnato era l’estratto di ruolo e, per suo tramite, le cartelle sottostanti; dopo la riforma normativa del 2021 e alla luce delle Sezioni Unite 26283/2022, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è consentita solo in presenza di uno specifico pregiudizio attuale e concreto, non allegato né provato nel caso di specie.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata, ma non per accogliere i motivi del contribuente: ha invece dichiarato inammissibile sin dall’origine il ricorso introduttivo del contribuente, rilevando che la controversia non era proponibile perché avente ad oggetto l’impugnazione dell’estratto di ruolo senza la dimostrazione del pregiudizio richiesto dalla disciplina sopravvenuta. Non sono state adottate statuizioni sulle spese, poiché l’agente della riscossione non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina delle notificazioni e dell’art. 139 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per censurare il vizio di motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la sufficienza della notificazione eseguita mediante consegna al portiere.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamata quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.

  • art. 36 L. 28 febbraio 2008, n. 31

    Richiamato quale norma modificativa della disciplina delle notificazioni postali.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"

    La Corte lo applica nel senso che l’estratto di ruolo o la cartella asseritamente non notificata non sono impugnabili in via generale, ma solo se il debitore dimostra uno dei pregiudizi specificamente previsti dalla norma.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato come uno dei casi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come parametro delle verifiche che possono incidere sui pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato in relazione alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato come fondamento dell’inammissibilità per difetto di interesse ad agire.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo, anche quando sia diretta a contestare cartelle presupposte asseritamente non validamente notificate, è ammissibile solo se il debitore dimostra un concreto e attuale pregiudizio riconducibile all’iscrizione a ruolo, nei casi tipizzati dalla legge.
  • In mancanza della dimostrazione del pregiudizio richiesto dalla disciplina speciale, il ricorrente difetta di interesse ad agire e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ab origine.
  • Nel processo tributario non è consentita un’azione meramente astratta di accertamento negativo della debenza tramite impugnazione del ruolo privo di autonoma materialità, se non nei limiti eccezionali fissati dal legislatore.
  • La riforma normativa del 2021 sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo è compatibile con la Costituzione secondo la Corte costituzionale, che ha ritenuto la questione inammissibile perché la soluzione del problema richiede scelte di sistema riservate alla discrezionalità del legislatore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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